Cassazione Civile, Ordinanza n. 20561/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2013. In primo e secondo grado la società contribuente aveva ottenuto ragione: i giudici tributari avevano ritenuto che, nel rapporto con una società svizzera, fossero stati stipulati veri e reali contratti di vendita di biglietti, con acquisto tramite bonifici e successiva rivendita sulla piattaforma online della controparte, assumendosi quest'ultima il rischio dell'invenduto; pertanto era stata esclusa la configurabilità di una mera commissione alla vendita e, con essa, la contestazione dell'Ufficio circa il mancato diritto all'aliquota IVA agevolata del 10%. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per omessa motivazione e motivazione apparente, in asserita violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo in sostanza che la CTR non avesse adeguatamente motivato sulla qualificazione del rapporto negoziale e sulla spettanza dell'aliquota agevolata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la sentenza della CTR conteneva una motivazione ragionevole, coerente e chiara, idonea a superare il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost.: i giudici di merito avevano descritto il fatto e spiegato perché ritenevano esistente una compravendita di biglietti e non una commissione alla vendita. La Corte ha anche precisato che le ulteriori censure dell'Ufficio, pur formalmente prospettate come vizio motivazionale, miravano in realtà a una diversa ricostruzione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, non un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato come norma che impone un adeguato contenuto motivazionale della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla violazione del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
d.P.R. n. 633 del 1972, tabella A, parte terza
è richiamato per l'aliquota IVA agevolata del 10% che la ricorrente contestava fosse applicabile in base alla qualificazione del rapporto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alla violazione del minimo costituzionale: manca solo quando la sentenza sia priva di motivazione, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
- Non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o di diversa ricostruzione dei fatti accertati dai giudici di merito.
- In presenza di una motivazione che descriva i fatti e spieghi, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione, non ricorre la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità tributario, la contestazione della qualificazione del rapporto negoziale o della spettanza di un'aliquota agevolata non può essere riesaminata come questione di fatto sotto la veste del vizio di motivazione.
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