Cassazione Civile, Ordinanza n. 22592/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2014, impugnato dalla contribuente e annullato in primo grado. In appello, l'Amministrazione finanziaria è risultata soccombente perché la Commissione tributaria regionale ha ritenuto tardiva e quindi inutilizzabile la produzione della delega corretta al funzionario che aveva sottoscritto l'atto, osservando che la corretta delega era stata prodotta solo oltre i termini. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia delle entrate ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che in appello era legittima la produzione del documento corretto, trattandosi di mera correzione di un errore materiale relativo alla delega di firma. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, sostenendo che i documenti prodotti non fossero idonei a superare l'errore del funzionario e che l'Ufficio avrebbe dovuto denunciare un vizio diverso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, nel processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di nuovi documenti anche da parte della parte che non li aveva prodotti in primo grado, purché nel rispetto dei termini processuali; inoltre ha ribadito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, con conseguente possibilità di attestare il potere del sottoscrittore anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicare nominativamente il delegato o la durata della delega. Poiché la CTR aveva escluso la produzione della delega corretta per una preclusione temporale incompatibile con tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Viene utilizzato come parametro per dedurre la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge processuale.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario consente la produzione in appello di nuovi documenti, anche da parte della parte rimasta contumace in primo grado, nei limiti temporali previsti.
Il divieto riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto e non la produzione documentale in appello.
I documenti nuovi possono essere prodotti in appello nel rispetto del termine di decadenza utile per il contraddittorio.
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni; non richiede il nominativo del delegato né la durata della delega, essendo sufficiente un ordine di servizio che individui la qualifica del firmatario.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa in modo più ampio rispetto al rito ordinario e può essere effettuata anche per sanare o chiarire profili documentali già esistenti, purché nel rispetto delle preclusioni temporali e del contraddittorio.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni: è sufficiente che risulti l'idoneità del sottoscrittore mediante atti organizzativi interni, senza necessità di una formale indicazione nominativa del delegato o della durata della delega.
- Quando il giudice di merito neghi l'utilizzabilità di un documento in appello per una preclusione non coerente con l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, la decisione è cassabile per violazione delle norme processuali sul regime delle prove documentali.
- Ai fini della validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, ciò che rileva è la verificabilità ex post del potere del soggetto che ha firmato l'atto, non la presenza di formule solenni o di indicazioni nominative rigidamente tipizzate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22552/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22553/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22554/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22555/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22556/2022 del 19/07/2022
- ordinanza_civile · 19 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22566/2022 del 19/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →