Cassazione Civile, Ordinanza n. 32438/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
L'ente proprietario ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al condominio, dichiarando acquistata per usucapione un'unità immobiliare sita al piano terra del fabbricato condominiale, già adibita ad alloggio del portiere e poi locata dal condominio per un lungo periodo. Il ricorso, articolato in un unico motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 826, 828 e 830 c.c., sostenendo che l'immobile, in quanto compreso in un fabbricato di edilizia residenziale pubblica, apparteneva al patrimonio indisponibile dell'ente e non poteva essere sottratto a tale regime né per usucapione né per inerzia dell'ente proprietario. Il condominio resisteva sostenendo l'inammissibilità del motivo; gli altri condomini intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e lo ha accolto. Ha affermato che l'alloggio, inserito in un fabbricato di edilizia residenziale pubblica, era bene del patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione e, come tale, non era usucapibile da terzi; la destinazione pubblica derivava direttamente dalla legge e poteva cessare solo nei modi previsti dalla legge, non già per mera inerzia dell'ente o per un uso di fatto protratto nel tempo. La Corte ha inoltre escluso che la precedente sentenza tra il condominio e l'ex conduttore integrasse giudicato esterno nei confronti dell'ente proprietario, perché resa tra parti diverse e su un petitum diverso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto sufficientemente specifico perché indicava le norme asseritamente violate, ne esaminava il contenuto precettivo e lo confrontava con la sentenza impugnata.
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina processuale della trattazione camerale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'immobile rientrava nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.
I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla destinazione pubblica se non nei modi stabiliti dalla legge; non sono quindi usucapibili in contrasto con tale destinazione.
La sottrazione alla pubblica destinazione dei beni del patrimonio indisponibile può avvenire solo nei modi previsti dalla legge, non per effetto di comportamenti concludenti dell'ente.
Il giudicato esterno opera solo tra le stesse parti e nei limiti oggettivi del decisum; non si estende a soggetti diversi né a un diverso petitum.
Massime di principio
- Un bene che, per previsione legislativa, appartiene al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione non può essere acquistato per usucapione da terzi, poiché la destinazione pubblica ne rende incompatibile l'acquisto a titolo originario di diritti reali concorrenti.
- La cessazione della destinazione pubblica di un bene indisponibile richiede un atto o un procedimento previsto dalla legge e non può desumersi da mera inerzia, tolleranza o prolungato mancato uso da parte dell'ente proprietario.
- Il giudicato esterno rileva solo se formatosi tra le medesime parti e nei limiti del medesimo rapporto sostanziale; una decisione resa in un giudizio diverso, con parti diverse e su una domanda diversa, non fa stato nei confronti di chi non vi ha partecipato.
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità del motivo è soddisfatto quando sono indicate le norme asseritamente violate e si svolge un confronto tra il loro contenuto precettivo e la motivazione della sentenza impugnata.
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