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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03550/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La lite nasce da due contratti, entrambi denominati dalle parti come "affitto di ramo d’azienda", con cui una società aveva concesso ad altra società il godimento di alcune stanze arredate in un immobile destinato ad attività ricettiva. La società utilizzatrice sosteneva che, al di là del nomen iuris, il rapporto fosse in realtà una locazione commerciale di immobile con pertinenze, perché non sarebbe stato trasferito un vero ramo d’azienda e l’attività sarebbe stata svolta ex novo. Da ciò faceva discendere la richiesta di qualificazione del rapporto come locazione, ovvero di accertamento della simulazione dei contratti, con conseguente diritto all’indennità per perdita dell’avviamento, alla restituzione del deposito cauzionale, del canone di febbraio 2018 e delle spese sostenute per rendere i locali idonei all’attività. La controparte resisteva e proponeva anche domande riconvenzionali per canoni non pagati e spese di ripristino. Il Tribunale aveva respinto quasi tutte le domande della società utilizzatrice, qualificando il rapporto come affitto di ramo d’azienda e riconoscendo un credito della concedente; la Corte d’appello aveva solo escluso alcune spese di ripristino, ma aveva confermato il rigetto delle domande principali. In cassazione la ricorrente articolava sedici motivi, denunciando vizi di motivazione e violazioni di legge sulla qualificazione del rapporto, sull’esistenza o meno di un’azienda preesistente e trasferita, sull’applicabilità della disciplina dell’avviamento commerciale, sulla debenza dei canoni fino al 30 giugno 2020, sulla rilevanza dello scambio di messaggi WhatsApp quale accordo di rinuncia ai canoni e su altre questioni accessorie, incluse spese, interessi e responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché, in larga parte, non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata oppure miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che i motivi sulla qualificazione del rapporto, sulla continuità dell’azienda, sull’asserita simulazione, sull’indennità di avviamento, sui canoni fino alla riconsegna, sui messaggi WhatsApp, sulle spese di ripristino e sulla responsabilità aggravata si risolvevano in censure fattuali o generiche. Ha inoltre ribadito che non è ammissibile censurare direttamente in cassazione vizi della sentenza di primo grado quando la sentenza d’appello si sia sostituita ad essa. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente richiede un vizio che emerga dal testo della sentenza; non basta una critica che implichi una diversa lettura dei fatti o della motivazione complessiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta solo a porzioni isolate della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato quale parametro del dovere di motivazione, ma non è stato ravvisato un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione.

  • art. 2495 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere l’estinzione e la dissoluzione dell’azienda; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 2556 c.c.

    Invocato per contestare il preteso subentro nell’azienda; la Corte ha ritenuto che il motivo mirasse a una ricostruzione fattuale alternativa.

  • art. 1, comma 9 septies, L. 5 aprile 1985, n. 118

    La censura sull’applicabilità della norma è stata reputata inammissibile perché richiedeva una nuova valutazione della quaestio facti relativa alla natura del rapporto.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’equiparazione dell’attività di affittacamere a quella alberghiera nei rapporti con il concedente.

  • art. 27 L. 392/1978

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina della locazione commerciale e dell’indennità di avviamento.

  • art. 1786 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’equiparazione dell’attività ricettiva all’attività alberghiera.

  • art. 817 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione del bene concesso come azienda; la doglianza è stata ritenuta fattuale.

  • art. 2555 c.c.

    Richiamato in tema di nozione di azienda; la censura è stata reputata inammissibile perché prospettava una diversa lettura del compendio negoziale.

  • art. 34 L. 392/1978

    Invocato per chiedere l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale; la Corte non ha esaminato il merito della pretesa perché il motivo era inammissibile.

  • art. 79 L. 392/1978

    Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 27 e 34 della stessa legge per la disciplina della locazione commerciale e dell’avviamento.

  • art. 1216 c.c.

    Richiamato per contestare la necessità di una vera offerta formale ai fini della liberazione dai canoni; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro la sentenza di primo grado.

  • art. 1220 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema dell’offerta non formale e della mora del creditore.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia su una domanda di interessi moratori; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 11 L. 392/1978

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interessi; la Corte non ha affrontato il merito della doglianza.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Invocato con riferimento alla decorrenza degli interessi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • d.lgs. 231/2002

    Richiamato dalla ricorrente per gli interessi moratori sulle somme dovute.

  • artt. 1337, 1375 e 1366 c.c.

    Invocati per sostenere una responsabilità della controparte e la buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché fattuale.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per chiedere la condanna per responsabilità aggravata; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse a rimettere in discussione un apprezzamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte precisa che la violazione ricorre solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, si risolva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente o nullità della sentenza per difetto di motivazione può essere dedotto solo se il difetto emerge dal testo della decisione, senza necessità di confrontarlo con gli atti di causa o con una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare puntualmente la ratio decidendi che si intende censurare; la critica a singoli passaggi isolati della motivazione, senza misurarsi con l’argomentazione complessiva, è inammissibile.
  • La qualificazione di un rapporto come affitto di azienda o come locazione di immobile dipende dal contenuto concreto dell’operazione negoziale e degli elementi organizzati trasferiti, ma la contestazione di tale qualificazione non può tradursi in una mera rivalutazione del fatto in cassazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei ristretti casi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite al processo o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto, non quando la parte contesti la maggiore o minore attendibilità attribuita alle prove dal giudice di merito.
  • Non è proponibile in cassazione la denuncia diretta di vizi della sentenza di primo grado quando la sentenza d’appello, per effetto del suo effetto sostitutivo, si sia pronunciata sulla stessa questione.
  • La deduzione del diritto all’indennità di avviamento presuppone la corretta qualificazione del rapporto nell’ambito della disciplina locatizia; se la qualificazione accolta dal giudice di merito è diversa, la censura che ne presuppone una opposta si traduce in un’inammissibile contestazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commercialeCanoneMandato
RamiProcesso civileLocazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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