Cassazione Penale, Ordinanza n. 15554/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia per detenzione di sostanza stupefacente. La fattispecie concreta riguarda il trasporto e la detenzione di 8.885 grammi di cocaina occultati in due trolley, quantitativo dal quale era possibile ricavare 34.757 dosi singole medie. Con il ricorso si è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare il mancato riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, anche richiamando i criteri elaborati dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto congrua e non illogica la motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, valorizzando sia il dato oggettivo del superamento di oltre 2000 volte il valore soglia delle droghe pesanti, sia le modalità della condotta, incompatibili con l'ignoranza incolpevole del quantitativo trasportato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice relativa alla detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio o comunque illeciti; la condanna confermata riguarda la detenzione di cocaina.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente; la Corte ritiene adeguatamente motivata la sua sussistenza in ragione del quantitativo e delle modalità della condotta.
Per l'applicazione di una circostanza aggravante non è necessario che l'agente ne conosca l'esistenza; è sufficiente che l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.
In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti può essere desunta sia dal dato quantitativo oggettivo, sia dalle modalità concrete della condotta, purché la motivazione sia coerente e non illogica.
- Ai fini dell'imputazione di una circostanza aggravante non è richiesta la conoscenza effettiva della circostanza stessa, essendo sufficiente la sua ignoranza colposa o l'errore dovuto a colpa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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