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Sentenza

Sentenza del 05/08/2024 n. 22123 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al 2007, per otto rilievi Ires e Iva, con maggiori imponibili indicati per complessivi 48.454,44 euro. Dopo il rigetto del ricorso della società da parte della CTP di Milano, la CTR della Lombardia aveva accolto l’appello solo sui rilievi 1, 2 e 3, confermando gli altri. Grafinda ha proposto sette motivi in Cassazione: ha contestato la ripresa relativa alle minusvalenze sulle vendite di autovetture già concesse in leasing, sostenendo che le operazioni fossero economicamente giustificate; il recupero per utilizzo del fondo svalutazione crediti e deduzione di perdite su crediti, lamentando anche l’omessa considerazione di circostanze asseritamente non contestate; il rilievo Iva sul pro-rata dei finanziamenti; e il disconoscimento nel 2007 di perdite dichiarate nel 2006, mentre era ancora pendente il giudizio sull’annualità precedente. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale contro l’annullamento dei rilievi 1, 2 e 3, sostenendo che i costi erano di competenza degli anni 2006 e 2008 e non potevano essere dedotti nel 2007.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale di Grafinda. Ha ritenuto infondati i motivi sulle minusvalenze: gli scostamenti dai valori di mercato costituivano elementi presuntivi e la società non aveva documentato tentativi di vendita a prezzi congrui né una concreta giustificazione economica. Ha respinto le censure sulle perdite su crediti e sul fondo svalutazione: la motivazione della CTR era comprensibile e la società non aveva provato l’inesigibilità dei crediti né le iniziative diligenti intraprese per recuperarli; inoltre l’Agenzia aveva contestato gli elementi addotti. Ha confermato il rilievo sul pro-rata: la contabilità separata non escludeva da sola il regime e l’occasionalità dei finanziamenti non era stata dimostrata; il calcolo dell’Ufficio non era stato contestato. Ha respinto anche le censure sulle perdite 2006 utilizzate nel 2007: la doppia conforme rendeva inammissibile la censura motivazionale e la CTR aveva implicitamente confermato la decisione di primo grado; il giudice del 2007 poteva fare riferimento alla decisione, non definitiva, sul 2006, mentre la società avrebbe potuto chiedere la sospensione facoltativa del processo. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia sui rilievi 1, 2 e 3: la compensazione tra annualità non consente di dedurre i costi in un esercizio diverso da quello di competenza, anche se non emerge un danno erariale. La sentenza è stata cassata su questo punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché accerti se i costi siano effettivamente di competenza del 2007 e regoli anche le spese del giudizio di Cassazione. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di Grafinda, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), già art. 75 TUIR ratione temporis

    in tema di reddito d'impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall' art. 75 TUIR vigente "ratione temporis" (oggi art. 109 TUIR ), sono vincolanti sia per il contribuente che per l'erario

    I componenti negativi di reddito devono essere imputati all’esercizio individuato dalla legge in base alla competenza. Non è consentito spostarli in un altro anno per compensare componenti attivi e passivi, neppure se tale scelta non determina un danno per l’Erario.

  • Art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

    la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale

    Quando il giudizio pregiudicante è stato deciso con sentenza impugnata, il giudice del processo dipendente può tenerne conto nonostante l’impugnazione oppure sospendere facoltativamente il processo. La sospensione non è automaticamente obbligatoria.

  • Art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.

    nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall' art. 348-ter , comma 5, c.p.c. [...] il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all' art. 360 , n. 5, c.p.c. [...] deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

    In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto non è ammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso principale comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La vendita di beni a prezzi sensibilmente inferiori ai valori di mercato può costituire un elemento presuntivo di ricavi non dichiarati. Per superare la presunzione, il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati che spieghino la scelta economica, non bastando richiami generici alla libertà d’impresa o alla convenienza di liberare capitale.
  • La deduzione di perdite su crediti richiede la prova di elementi certi e precisi dell’inesigibilità. Non è sempre necessaria una procedura concorsuale, ma il contribuente deve dimostrare le circostanze della perdita e le iniziative ragionevolmente intraprese da un imprenditore diligente per recuperare il credito.
  • La tenuta di contabilità separate per attività diverse non esclude, da sola, l’applicazione del pro-rata Iva. Chi invoca l’esenzione per attività occasionali deve provarne concretamente natura, frequenza e importi; inoltre è opportuno contestare in modo specifico i calcoli dell’Ufficio.
  • I costi d’impresa non possono essere dedotti in un esercizio diverso da quello di competenza per compensare risultati di annualità differenti, anche quando la correzione non comporti un danno erariale. L’eventuale maggiore imposta versata nell’anno corretto può essere fatta valere con gli strumenti di rimborso previsti.
  • Quando l’esito di un’annualità dipende da un’altra controversia ancora impugnabile, il giudice può decidere tenendo conto della sentenza non definitiva oppure sospendere facoltativamente il processo. La parte interessata può chiedere la sospensione; non può invece pretendere che il giudizio sull’anno successivo riesamini direttamente l’atto relativo all’anno precedente.
  • In presenza di doppia conforme, una censura per omesso esame di un fatto deve confrontare specificamente le motivazioni fattuali di primo e secondo grado e dimostrare che sono diverse; altrimenti il motivo è inammissibile.

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