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Sentenza

Sentenza n. 6700/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: previa sospensione dell’efficacia: - della nota di Roma Capitale prot. -OMISSIS-del 9/7/2025 avente ad oggetto l’annullamento ex L. 241/90 della CILA prot. -OMISSIS- relativa all’Immobile di -OMISSIS- in cui è situato l’-OMISSIS-; - della nota prot.-OMISSIS- del 4/6/2025 con cui Roma Capitale ha comunicato l’avvio 2 del procedimento di annullamento ex L. 241/90 relativo alla CILA; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, fra cui ove occorrer possa ogni documento, nota e/o verbale formato da Roma Capitale in relazione al procedimento; per l’accertamento di avvenuto consolidamento dei titoli abilitativi presentati e comunque dell’insussistenza dell’irregolarità contestata; per la declaratoria di inefficacia, ex art. 2, comma 8 bis, l. 241/90, - della nota di Roma Capitale prot. -OMISSIS-del 9/7/2025 avente ad oggetto l’annullamento ex L. 241/90 della CILA prot. -OMISSIS- relativa all’Immobile, con la quale sono state comunicate la nullità e l’inefficacia della medesima; B) con riferimento al PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - della relazione di Roma Capitale del 14 agosto 2025, prot. -OMISSIS-, unitamente ai relativi documenti allegati, conosciuta a seguito del deposito in giudizio avvenuto il 5 settembre 2025; - della relazione di Roma Capitale del 27 agosto 2025 prot. -OMISSIS-, unitamente ai relativi documenti allegati, conosciuta a seguito del deposito in giudizio avvenuto il 5 settembre 2025; C) con riferimento al SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - della nota di Roma Capitale del 29 settembre 2025, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’esito dell’accertamento tecnico condotto in relazione alla legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile di -OMISSIS-, conosciuta il 14 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202508874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione e annullamento ex l. 241/1990 di una CILA relativa alla diversa distribuzione degli spazi interni di alcune unità immobiliari di un edificio adibito ad albergo, nonché atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale aveva archiviato e dichiarato nullo o inefficace una CILA riguardante la diversa distribuzione degli spazi interni al piano terra, al terzo, quarto e quinto piano dell’immobile. Ha dedotto, in via principale, la violazione dell’art. 19, comma 4, l. 241/1990, sostenendo che il potere amministrativo fosse stato esercitato oltre il termine previsto per la SCIA. In subordine, ha contestato l’estraneità o l’irrilevanza di parte dei rilievi comunali rispetto agli interventi oggetto della CILA, nonché l’insussistenza delle irregolarità edilizio-urbanistiche contestate. In particolare, Roma Capitale aveva rilevato il difetto di prova della proprietà delle unità interessate, l’assenza di prova della legittimità urbanistica dei subalterni, la presenza di spazi comuni non censiti coincidenti con l’androne condominiale, profili relativi a lucernai, soffitte, cambio di destinazione d’uso, piano settimo, piano interrato e altre parti dell’edificio non interessate dalla CILA. Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato due relazioni comunali di accertamento e sopralluogo; con i secondi motivi aggiunti ha impugnato una successiva nota comunale sull’esito dell’accertamento tecnico relativo alla legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, perché rivolti contro mere relazioni di accertamento e sopralluogo prive di autonoma valenza provvedimentale e non idonee a procurare alla ricorrente un’utilità concreta. Quanto al ricorso introduttivo, ha respinto il primo motivo: la CILA non è qualificabile come titolo edilizio soggetto all’art. 19 l. 241/1990, sicché non si applicano i termini e i meccanismi di consumazione del potere propri della SCIA. Per le attività soggette a CILA l’amministrazione esercita i poteri sanzionatori edilizi di cui all’art. 27 d.P.R. 380/2001, non i poteri inibitori, conformativi, repressivi di primo grado e di autotutela tipici della SCIA. Il secondo motivo è stato accolto in parte. Il TAR ha ritenuto irrilevanti, perché riferiti a piani e porzioni dell’edificio estranei alla CILA, i rilievi concernenti i lucernai del sesto piano, le soffitte e il cambio di destinazione d’uso, il piano settimo e il piano interrato. Ha invece esaminato i rilievi pertinenti. Quanto alla proprietà, la ricorrente aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare la titolarità dei subalterni interessati. Quanto alla legittimità urbanistica, la ricorrente aveva depositato e illustrato i titoli edilizi rilevanti e Roma Capitale non aveva specificamente controdedotto; tali circostanze sono state quindi considerate ammesse sul piano processuale. Il TAR ha comunque precisato che, nel riesercizio del potere, l’amministrazione potrà contestare la legittimità urbanistica dell’intero compendio soltanto previa adeguata istruttoria e indicando puntualmente perché i titoli prodotti non siano sufficienti. Il rilievo relativo agli spazi comuni non censiti è stato ritenuto infondato, poiché una concessione edilizia del 2001 attestava l’assenso comunale all’accorpamento dell’androne condominiale e del locale commerciale all’albergo, con cambio di destinazione d’uso alberghiera. Per difetto di istruttoria, qualificato come eccesso di potere, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati, lasciando impregiudicato il riesercizio del potere amministrativo e l’eventuale esercizio dei poteri repressivi edilizi, ove ne ricorrano i presupposti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto che la CILA non rientri nell’ambito applicativo dell’art. 19, poiché non costituisce un titolo edilizio e non comporta l’attivazione del sistema di controlli e dei termini di consumazione del potere propri della SCIA.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Per gli interventi soggetti a CILA l’amministrazione è tenuta all’esercizio dei poteri sanzionatori edilizi, consistenti nel ripristino e nel divieto di prosecuzione, anziché nei poteri inibitori, conformativi e di autotutela propri della SCIA.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata nella domanda di declaratoria di inefficacia, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina dello scambio delle memorie prima dell’udienza pubblica.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • La CILA non è qualificabile come titolo edilizio soggetto all’art. 19 l. 241/1990; pertanto, non si applicano i termini e i meccanismi di consumazione del potere previsti per la SCIA.
  • In relazione agli interventi soggetti a CILA, l’amministrazione esercita i poteri sanzionatori edilizi previsti dall’art. 27 d.P.R. 380/2001, mentre non sono applicabili i poteri inibitori, conformativi e di autotutela tipici della SCIA.
  • Un provvedimento relativo a una CILA non può essere legittimamente fondato su contestazioni concernenti parti dell’edificio estranee agli interventi dichiarati, se manca una specifica correlazione tra tali irregolarità e l’attività oggetto della CILA.
  • Quando il privato produce i titoli edilizi posti a fondamento della legittimità urbanistica dell’immobile e l’amministrazione non controdeduce specificamente, tali allegazioni possono essere considerate ammesse sul piano processuale; un’eventuale successiva contestazione richiede comunque un’istruttoria adeguata e l’indicazione puntuale delle ragioni di insufficienza dei titoli.
  • Sono inammissibili i motivi aggiunti rivolti contro mere relazioni di accertamento o sopralluogo prive di autonoma valenza provvedimentale, quando il loro eventuale accoglimento non arrechi al ricorrente alcuna utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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