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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00542/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Tribunale di Savona che aveva liquidato al commissario giudiziale il compenso di euro 165.000 per l'attività svolta nell'ambito della procedura di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per avere il tribunale applicato in via analogica il d.m. 30/2012, che disciplina i compensi del commissario giudiziale nel concordato preventivo, a una procedura diversa, sostenendo che non fosse stata considerata la distinta funzione del commissario nell'accordo di ristrutturazione e l'attività concretamente svolta. Con il secondo motivo ha dedotto eccessività del compenso liquidato, lamentando che la quantificazione non fosse ancorata alla concreta natura, qualità e quantità dell'opera prestata, ma fosse stata determinata in modo non proporzionato rispetto al caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il tribunale non aveva applicato in via analogica una norma di diritto, ma aveva esercitato un potere di liquidazione equitativa del compenso, usando il d.m. 30/2012 solo come parametro di riferimento e adattandolo alla diversa e più limitata attività svolta nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto sulla natura e quantità dell'attività svolta; comunque, la censura era priva di specificità perché non si confrontava con la motivazione del decreto, che richiamava per relationem l'istanza di liquidazione contenente la descrizione analitica dell'attività del professionista. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il giudice liquida un compenso in assenza di una disciplina specifica, può utilizzare parametri normativi relativi ad attività analoghe come criterio orientativo ed equitativo, senza che ciò integri applicazione analogica di una norma di diritto.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a contestare il merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice sulla concreta attività svolta e sulla sua valorizzazione ai fini della liquidazione.
  • Per contestare la congruità di un compenso liquidato sulla base di una motivazione che richiama per relationem un'istanza o altro atto difensivo, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con il contenuto di tale atto e con gli elementi di fatto in esso descritti.
  • È specifico solo il motivo di ricorso che investe la concreta valutazione effettuata dal giudice di merito; non basta un confronto astratto tra le funzioni di due figure professionali in procedure diverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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