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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25611/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta dal fallimento contro l'atto di costituzione e poi di integrazione di un fondo patrimoniale nel quale erano confluiti beni di proprietà esclusiva e in comproprietà dei coniugi. Il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di uno dei coniugi, dichiarava inammissibile la domanda nei confronti dell'altro e poneva a carico di quest'ultimo le spese per soccombenza virtuale. In appello la decisione veniva parzialmente riformata solo sul capo spese relativo al coniuge rimasto totalmente vittorioso, ma veniva confermata la condanna dell'altro coniuge/amministratore alla rifusione delle spese in favore del fallimento. Il ricorso per cassazione contesta tale statuizione con sette motivi: i primi sei denunciano, sotto vari profili, vizio di motivazione apparente e violazione delle regole sulle presunzioni e sulla prova documentale, sostenendo che la corte d'appello avrebbe fondato la responsabilità del ricorrente per mala gestio e il correlato credito del fallimento su mere valutazioni contenute in un verbale della Guardia di Finanza, senza adeguato fatto noto e senza considerare una precedente ordinanza del Tribunale di Milano che avrebbe escluso profili di responsabilità; il settimo motivo lamenta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per la conferma della condanna alle spese senza esame delle difese svolte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi perché la corte territoriale aveva effettivamente svolto un ragionamento presuntivo articolato, fondato non solo sul verbale della Guardia di Finanza ma soprattutto sugli avvisi di accertamento per omesso versamento delle imposte, divenuti definitivi, e perché l'ordinanza cautelare richiamata era stata esaminata ed era comunque irrilevante poiché riferita a un diverso profilo di responsabilità. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che una motivazione esisteva ed era logicamente idonea. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di specifiche censure e, per la parte relativa alle spese e al contributo unificato, non scrutinabile nei termini prospettati, essendo la condanna alle spese coerente con il principio di soccombenza e l'ulteriore importo dovuto ex lege. Non è stata liquidata alcuna spesa di legittimità perché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta solo se il giudice di merito abbia applicato in modo errato la norma; non è consentito, sotto tale veste, chiedere una diversa ricostruzione del fatto o una diversa inferenza probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente rileva solo quando la motivazione manchi sostanzialmente; se la motivazione c'è ed è logicamente comprensibile, la censura è infondata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca una motivazione effettiva; non basta che la parte non condivida la ricostruzione del giudice.

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva richiede un fatto noto certo e determinato da cui inferire il fatto ignoto; la censura in cassazione è ammissibile solo se il ragionamento presuntivo si fonda su fatti privi di gravità, precisione o concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente, senza un'analisi atomistica.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova non può tradursi in una mera contestazione del convincimento del giudice sulle risultanze istruttorie.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è configurabile quando il giudice si sia pronunciato sui capi decisori rilevanti; non può essere usata per riproporre un riesame del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'obbligo di versamento del contributo unificato è previsto ex lege, in misura predeterminata, e grava sulla parte soccombente senza necessità di statuizione discrezionale del giudice.

Massime di principio

  • In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve individuare più indizi rilevanti e valutarli nel loro complesso; la censura di legittimità è ammissibile solo se il ragionamento presuntivo si fonda su fatti storici non gravi, non precisi o non concordanti, non quando si chiede soltanto una diversa lettura delle prove.
  • Il fatto noto posto a base dell'inferenza presuntiva deve essere storicamente determinato e non ridursi a mere valutazioni o congetture; tuttavia, se il giudice valorizza accertamenti amministrativi o fiscali divenuti definitivi, la presunzione può legittimamente fondarsi su tali elementi oggettivi.
  • La deduzione di vizio di motivazione apparente è infondata quando la sentenza contiene una motivazione esistente, intellegibile e logicamente coerente, anche se la parte la ritenga errata o insufficiente.
  • Il vizio di omesso esame di un precedente provvedimento non sussiste quando il giudice lo abbia espressamente considerato e lo abbia ritenuto irrilevante perché riferito a un profilo diverso della controversia.
  • In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio di soccombenza; restano rimessi al giudice di merito la compensazione e la quantificazione entro i limiti tariffari, salvo violazione manifesta dei criteri legali.
  • La condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato opera ex lege in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso e non richiede una statuizione discrezionale specifica del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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