Cassazione Penale, Sentenza n. 24179/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione pronunciata in sede predibattimentale dalla Corte d'appello di Milano. Due motivi: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., per aver la Corte territoriale pronunciato una "sentenza in camera di consiglio" senza aver dato avviso e senza confronto in udienza, e senza rilevare l'evidenza di una causa di assoluzione; (2) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) con riferimento agli artt. 354, 356 e 114 disp. att. c.p.p., per non aver dato preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del prelievo ematico richiesto dalla Polizia Giudiziaria e per aver comunque ritenuto la sottoscrizione apposta su un verbale posteriore come consenso al prelievo in assenza di difensore. Il ricorrente deduce inoltre di aver voluto e potuto rinunziare alla prescrizione ma di non averne avuto la possibilità a causa della mancata conoscenza della celebrazione del giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello affinché sia celebrato il processo nel merito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) che vieta in linea generale la pronuncia predibattimentale di proscioglimento in appello, ha richiamato l'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022) che ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione che impediva all'imputato di proporre ricorso in cassazione contro una pronuncia predibattimentale per prescrizione, e ha ritenuto che la rinuncia alla prescrizione effettuata dal ricorrente giustifica la restituzione degli atti per celebrare il processo. Conseguentemente la sentenza di proscioglimento per prescrizione è stata annullata e il processo dovrà essere celebrato.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (comma 2, lett. c), comma 2-bis, comma 2-sexies)
Norma sostanziale relativa alla fattispecie contestata (guida in stato di alterazione). Nel caso la sentenza di merito aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione in relazione a queste fattispecie.
Prevede la possibilità di pronunciare la causa estintiva o di non doversi procedere quando la causa sia evidente; la Corte di cassazione ha richiamato tale istituto come possibile strumento di proscioglimento solo nella misura in cui risulti evidente l'innocenza, ma ha rilevato che in appello non è ammessa la sentenza predibattimentale senza contraddittorio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. e) vizio di motivazione in relazione al mancato esercizio del contraddittorio; lett. b) violazione di legge sostanziale o processuale. Il ricorso ha invocato tali censure per la sentenza predibattimentale e per la mancata informazione sul diritto alla difesa nel prelievo ematico.
artt. 354, 356 e 114 disp. att. c.p.p.
Riguardano obblighi relativi alle attività di polizia giudiziaria, ai verbali e alle garanzie del difensore. La censura verteva sull'omessa informazione della facoltà di farsi assistere al prelievo ematico e sull'uso di un verbale datato successivamente come presunto consenso.
art. 568, comma 4 c.p.p. (richiamato in riferimento alla declaratoria di incostituzionalità)
Era stato interpretato in modo da escludere l'interesse del ricorrente ad impugnare contro sentenze predibattimentali di prescrizione; la Corte Costituzionale con sent. n. 111/2022 ha ritenuto l'interpretazione contraria ai principi costituzionali, consentendo il ricorso in cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 111/2022
Ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione che impediva all'imputato di proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza predibattimentale di prescrizione senza contraddittorio, consentendo l'annullamento senza rinvio quando sussistano vizi insanabili e restituendo la possibilità di celebrare il giudizio d'appello sul merito.
Giurisprudenza Sezioni Unite (Sez. U. n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli)
Aveva affermato in via di diritto vivente che il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 c.p.p.; tale orientamento è stato riesaminato alla luce della successiva pronuncia costituzionale e delle possibilità di rinunzia alla prescrizione.
Massime di principio
- La Corte d'appello non dovrebbe pronunciare proscioglimenti predibattimentali per prescrizione senza contraddittorio: la mancanza di confronto in udienza può determinare l'annullamento della decisione in Cassazione.
- La pronuncia predibattimentale di proscioglimento per prescrizione non esclude automaticamente l'interesse dell'imputato a proporre ricorso in Cassazione, soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2022.
- Se l'imputato rinunzia alla prescrizione (anche successivamente al provvedimento predibattimentale), ciò può fondare l'interesse ad impugnare e giustifica la restituzione degli atti per celebrare il giudizio di appello sul merito.
- L'omessa informazione al sospettato della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento di accertamenti invasivi (es. prelievo ematico) può rilevare come vizio da cui derivano conseguenze sulla utilizzabilità della prova, e la sottoscrizione di atti posteriore all'evento non equivale automaticamente a consenso retroattivo.
- Quando sussistono vizi procedurali insanabili nella formazione della decisione (es. nullità assolute per mancato contraddittorio), la Cassazione può annullare anche "senza rinvio" e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione per la celebrazione del processo.
- In casi analoghi è opportuno: (a) verificare la presenza di comunicazioni/notifiche relative all'udienza d'appello; (b) valutare tempestivamente la possibilità di rinunciare alla prescrizione; (c) contestare formalmente qualsiasi mancata informazione circa il diritto alla difesa al momento di accertamenti sanitari.
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