Cassazione Penale, Sentenza n. 1096/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Roma, ha disposto il dissequestro/ restituzione di alcuni beni ma ha confermato la sorveglianza speciale per Franco e Roberto Gambacurta e ha disposto la confisca di numerosi beni e partecipazioni societarie ritenute riconducibili a proposti e terzi. Le censure contestano, a vario titolo: difetto di attualità della pericolosità qualificata dei proposti; mancata dimostrazione della disponibilità in capo ai proposti dei beni intestati a terzi; errata applicazione delle presunzioni previste dal d.lgs. 159/2011 (in particolare art. 24 e art. 26); motivazione insufficiente o apparente del provvedimento di appello; erronea valorizzazione di elementi indiziari (intercettazioni, condotte processuali penali) e mancato confronto con le allegazioni difensive e con esiti assolutori del processo penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Franco Gambacurta, Roberto Gambacurta e Marisa De Santis (condannandoli alle spese e ad una sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per motivi manifestamente infondati o inammissibili). Ha invece ritenuto fondati, per vizio di motivazione apparente, i ricorsi di numerosi terzi (Fabio e Roberta Carocci, Gianluca e Giuseppe De Carli, Andrea e Claudia Dessì, Andrea Di Pofi, Valerio Gambacurta, Catia Salvatori e altri) con annullamento del decreto impugnato nei loro confronti e rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha precisato i limiti del sindacato in Cassazione nei procedimenti di prevenzione (ammissibili le doglianze per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente) e ha richiamato l'onere di motivazione del giudice di appello, criticando i richiami apodittici e il mero "copia e incolla" dal decreto di primo grado senza affrontare le specifiche censure e le nuove prove acquisite in appello.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, art. 4, art. 16, art. 19 comma 3, art. 20, art. 24, art. 26, art. 27 (richiamato), art. 28
La Corte applica e interpreta le norme sul procedimento di prevenzione patrimoniali: richiede prova della disponibilità dei beni in capo ai proposti salvo le presunzioni speciali per coniuge/figli/conviventi (art.19, comma 3), valuta il regime probatorio ex art.24 e la presunzione temporale ex art.26 comma 2; afferma i limiti del sindacato di Cassazione (possibile censura per motivazione inesistente o meramente apparente) sul decreto di appello
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)
La circostanza aggravante 'avvalendosi del metodo mafioso' è stata richiamata a fondamento della pericolosità qualificata dei proposti; la Corte di Cassazione valuta la rilevanza temporale e probatoria degli elementi posti a sostegno di tale qualificazione
art. 416 (associazione), art. 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), art. 512-bis (riciclaggio/impiego in limitati contesti)
Riferimenti alle imputazioni penali che sono state utilizzate come elementi indiziari nel procedimento di prevenzione; la Corte segnala la necessità di coerenza tra l'accertamento penale e quello di prevenzione quando gli esiti probatori sono sovrapponibili
art. 125 comma 3, art. 173 d. att. cod. proc. pen. (limiti di impugnazione), art. 606 comma 1 lett. e) (vizi di motivazione), art. 616 (condanna per motivi manifestamente infondati)
La Corte ricorda che in cassazione nei procedimenti di prevenzione il sindacato è limitato alle violazioni di legge; il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente; applicazione di sanzioni per ricorsi manifestamente infondati
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Protocolli
art. 6 CEDU, Protocollo addizionale n. 1
Richiamati in relazione ai profili di proporzionalità e tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica rivendicati dai ricorrenti; la Corte sottolinea la necessità di motivazioni adeguate per non incidere ingiustificatamente su tali diritti
Massime di principio
- In Cassazione avverso provvedimenti di prevenzione patrimoniale il sindacato è limitato a questioni di diritto e alla verifica di motivazione inesistente o meramente apparente: contestazioni meramente critiche della valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili
- Il giudice d'appello può richiamare per relationem la motivazione del primo grado, ma deve comunque affrontare specificamente le censure nuove e le prove acquisite in appello; il semplice rinvio apodittico o il "copia e incolla" non sono sufficienti e possono integrare motivazione apparente
- Per i terzi coniugi, figli o conviventi (art.19 comma 3 d.lgs. 159/2011) opera una presunzione di disponibilità dei beni formalmente intestati al terzo qualora siano assenti risorse proprie: il giudice deve valutare e motivare adeguatamente l'esistenza o meno di risorse economiche proprie del terzo
- La presunzione prevista dall'art.26 comma 2 (trasferimenti nei due anni antecedenti alla proposta) ha rilievo probatorio significativo; tuttavia, l'accertamento della provenienza illecita richiede un percorso argomentativo che colleghi in modo specifico le entrate illecite ai beni confiscati
- Gli esiti del processo penale (assoluzioni o proscioglimenti) possono influenzare il procedimento di prevenzione: se il giudizio di cognizione ha escluso l'impiego di proventi illeciti, il giudice di prevenzione deve motivare adeguatamente le ragioni per giungere a conclusioni diverse
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili nel procedimento di prevenzione possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni ex art.616 c.p.p.; pertanto è necessario selezionare censure fondate e ben circostanziate
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