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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12083/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un soggetto che aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento, in via privilegiata, per una somma complessiva maggiore di quella poi riconosciuta in sede di verifica. Dopo una parziale rinuncia alle domande, l'opposizione è rimasta limitata, da un lato, al credito per asserita illegittima sospensione dell'attività lavorativa nel periodo settembre 2016 - giugno 2017, quantificato in euro 21.191,80, e, dall'altro, alla quota di contributi previdenziali relativa alla mensilità di luglio 2017, pari a euro 159,85. Il Tribunale ha respinto l'opposizione quanto alla pretesa retributiva, ritenendo non provato l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo indicato e valorizzando la sospensione dell'attività in esecuzione di accordi sindacali; ha invece riconosciuto la somma richiesta a titolo di contributi previdenziali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: nullità del provvedimento per violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 115 c.p.c. per assenza di motivazione idonea a giustificare la sospensione; nullità per motivazione apparente e per violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132, 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice fondato la decisione su un fatto asseritamente non dedotto, cioè l'avvio del procedimento regionale di revoca dell'accreditamento; violazione degli artt. 1218, 1256, 2094 e 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per mancata prova, da parte del fallimento, delle specifiche ragioni giustificative della sospensione; violazione dell'art. 1219 c.c. per avere il Tribunale richiamato anche la mancata costituzione in mora del datore di lavoro. In sostanza, il ricorso mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla legittimità della sospensione e sull'assenza di prova della messa a disposizione delle energie lavorative.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, nullità della motivazione e vizi ex art. 360 c.p.c., mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in cassazione. La motivazione del provvedimento impugnato è stata giudicata non implausibile e sufficientemente coerente: il giudice di merito aveva accertato la presenza di accordi sindacali che giustificavano la sospensione dell'attività lavorativa e l'interruzione dei corsi di formazione per effetto del procedimento di revoca dell'accreditamento avviato dalla Regione Siciliana; a fronte di ciò, non risultava provata la messa a disposizione delle energie lavorative da parte del ricorrente. La Corte ha inoltre ribadito che la censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, mentre nel caso concreto il riparto era stato applicato correttamente; e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può consistere nella semplice contestazione della valutazione del materiale istruttorio. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione e del diritto a una decisione sufficientemente motivata.

  • art. 132 c.p.c.

    La sua violazione è evocata come nullità solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato per la sola contestazione della valutazione delle prove; la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte o fuori dai limiti legali.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile quando mira a sindacare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale; non è ammessa in cassazione la mera censura di contraddittorietà della motivazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inadempimento del datore, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 1219 c.c.

    La mancata costituzione in mora non ha inciso, nel caso concreto, sulla decisione, che si è fondata sulla prova della sospensione legittima e sull'assenza di prestazione.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle ipotesi di impossibilità della prestazione, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 1463 c.c.

    Evocato dalla Corte come norma che consente la sospensione in caso di impossibilità totale della prestazione.

  • art. 1464 c.c.

    Evocato dalla Corte come norma che consente la sospensione in caso di impossibilità parziale della prestazione.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda retributiva, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato per escludere che gli accordi di sospensione integrassero una rinuncia invalida a diritti futuri di retribuzione.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è configurabile solo quando il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato; non quando valuta in concreto le prove raccolte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di motivazione apparente o mancante richiede l'allegazione specifica del fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito chiedere in cassazione una rivalutazione del merito sotto la veste di vizio motivazionale o di violazione di legge.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti, prove disposte d'ufficio fuori dai limiti, o tratta come prova legale elementi che non lo sono; non sussiste se si contesta la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Nel rapporto di lavoro, la retribuzione spetta in linea di principio solo a fronte dell'effettiva esecuzione della prestazione, salvo che il datore versi in mora credendi o ricorrano ipotesi legali di impossibilità totale o parziale della prestazione.
  • Gli accordi sindacali che prevedano la sospensione del rapporto o dell'attività lavorativa possono essere validi e non integrano, di per sé, rinuncia nulla a retribuzioni future, quando la perdita del corrispettivo discende dalla mancata esecuzione della prestazione.
  • Se il giudice di merito accerta, con motivazione non implausibile, la legittima sospensione dell'attività lavorativa e la mancata prova della messa a disposizione delle energie lavorative, la pretesa retributiva per il periodo di sospensione deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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