Cassazione Civile, Ordinanza n. 09104/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2003. La società concedente agì per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’utilizzatrice, lamentando il mancato pagamento di più canoni e chiedendo il rilascio dell’immobile; produsse anche un decreto ingiuntivo non opposto per canoni scaduti. La società utilizzatrice, costituendosi, contestò la validità di alcune clausole delle condizioni generali di locazione finanziaria e, in via riconvenzionale, domandò la condanna della concedente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, assumendo che la clausola contrattuale di risoluzione consentisse alla concedente di cumulare canoni, interessi, spese, penali e residuo valore del bene in modo eccedente rispetto alla disciplina applicabile al leasing traslativo. In appello, la Corte territoriale ha accolto la tesi dell’utilizzatrice, qualificando la pretesa come domanda di restituzione/adeguamento della penale ai sensi dell’art. 1526 c.c. e riducendo l’importo dovuto per eccessività della clausola, condannando la concedente a restituire euro 275.186,58. La concedente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo principalmente: ultrapetizione e novità della domanda accolta in appello; violazione del giudicato formatosi sulla risoluzione del contratto; erronea applicazione degli artt. 1526 e 1384 c.c.; violazione del principio pacta sunt servanda; erronea quantificazione del dovuto, anche in relazione al valore del bene e al computo degli anticipi e dei canoni. La resistente ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta errori nella quantificazione della somma restitutoria e dell’indennità di occupazione, sostenendo che non fosse stato correttamente considerato quanto effettivamente versato dalla concedente e che il canone fosse stato scomposto in modo errato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società concedente e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società utilizzatrice. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi del ricorso principale perché la domanda dell’utilizzatrice, già proposta in primo grado e ribadita in appello, era sostanzialmente una domanda di restituzione di quanto indebitamente percepito in applicazione dell’art. 1526 c.c., non una domanda nuova né ultra petita; ha inoltre escluso che il giudicato sulla risoluzione impedisse la riduzione della penale prevista dalla clausola di risoluzione, trattandosi di valutazione inerente proprio agli effetti economici della risoluzione. Ha poi confermato che, nel leasing traslativo, la clausola che consente al concedente di trattenere i canoni e recuperare anche il valore del bene va ricondotta alla disciplina dell’art. 1526 c.c. e può essere ridotta ex art. 1384 c.c. se manifestamente eccessiva. Ha inoltre ritenuto corretto, in assenza di vendita o riutilizzo del bene, utilizzare il valore stimato dal consulente tecnico per la quantificazione dell’eventuale vantaggio indebito. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione di fatti e conteggi. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del primo motivo e per inconferenza del secondo. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
norma richiamata per il ricorso introduttivo del giudizio di merito avente ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing
la penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice, anche d’ufficio, nel rispetto delle preclusioni di rito
nel leasing traslativo si applica in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà: restituzione del bene, restituzione delle rate riscosse e diritto del concedente a un equo compenso; la clausola che cumula canoni e trattenimento del bene può essere ridotta se eccessiva
richiamato ai fini della censura di ultrapetizione e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per dedurre il vizio di ultrapetizione
richiamato per sostenere l’inammissibilità in appello di domande nuove
richiamato sul giudicato sostanziale formatosi sulla risoluzione del contratto
richiamato sul giudicato formale
richiamato a sostegno della vincolatività del contratto e del principio pacta sunt servanda
art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017
richiamato ma ritenuto non applicabile ratione temporis al contratto concluso nel 2003
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme sulla deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, utilizzate per qualificare i vizi denunciati
art. 360, secondo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale, ma ritenuto non correttamente spendibile nel caso concreto
richiamato per le preclusioni e la cristallizzazione della domanda in primo grado
norma sul rito camerale in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, si applica per analogia l’art. 1526 c.c., con conseguente esigenza di evitare che il concedente consegua un vantaggio maggiore di quello ottenibile con l’esecuzione fisiologica del contratto.
- La clausola contrattuale che, in caso di risoluzione, attribuisca al concedente i canoni già riscossi e il bene restituito deve essere ricondotta, quando manifestamente eccessiva, alla logica della clausola penale ed è suscettibile di riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c.
- La riduzione della penale nel leasing traslativo non comporta nullità della clausola né viola di per sé il giudicato sulla risoluzione del contratto, perché attiene agli effetti economici della risoluzione e alla necessaria equità del regolamento negoziale.
- Non sussiste ultrapetizione quando la domanda, pur formulata in termini diversi, è sostanzialmente fondata sui medesimi fatti costitutivi e mira al medesimo bene della vita già dedotto in primo grado.
- In assenza di vendita o riutilizzo effettivo del bene concesso in leasing, il giudice può prendere in considerazione il valore del bene stimato in causa ai fini della quantificazione del vantaggio indebito o dell’equo riequilibrio tra le prestazioni.
- In sede di legittimità, i motivi che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o dei conteggi sono inammissibili.
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