Cassazione Civile, Ordinanza n. 13510/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di importo complessivo pari a euro 2.948.498,06, oltre interessi convenzionali. Il Tribunale di Napoli aveva accolto solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo, ammettendo il credito nella minor misura di euro 258.624,58, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal debitore quando era ancora in bonis dinanzi al Tribunale di Nola. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: 1) violazione degli artt. 191 e ss. e 198 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che in quel diverso giudizio la sentenza non era ancora stata pronunciata e che la CTU era stata contestata, sicché il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi su quell’elaborato senza disporre una nuova consulenza contabile; 2) violazione della l. n. 108 del 1996, affermando che non vi era certezza del superamento del tasso soglia e che, secondo la CTU esterna, tale superamento sarebbe emerso solo per un limitato trimestre del 2009.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la mancata definizione del giudizio di Nola non integra un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e perché il Tribunale non aveva attribuito efficacia vincolante a un provvedimento altrui, ma aveva utilizzato la CTU come prova atipica liberamente valutabile, motivando sulla correttezza metodologica dell’elaborato e sull’assenza di ragioni per dubitare dei riconteggi. Ha inoltre osservato che il ricorso non indicava specifici errori tecnici né le divergenze con le valutazioni del consulente di parte. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava un fatto storico decisivo e, quanto alla pretesa violazione della normativa antiusura, non spiegava in concreto in che modo la legge n. 108 del 1996 fosse stata violata, limitandosi a riproporre critiche generiche alla CTU; anzi, la stessa doglianza confermava il superamento del tasso soglia, sia pure in un determinato periodo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al rimborso delle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve articolare in modo specifico la violazione di legge o l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono ammissibili censure generiche o che non colgano la ratio decidendi.
La censura richiamava la disciplina della consulenza tecnica, ma la Corte ha ribadito che la CTU svolta in altro giudizio può essere apprezzata come prova atipica se liberamente valutata dal giudice.
Richiamato insieme alle norme sulla CTU, senza che emergano specifici profili applicativi diversi da quelli relativi alla consulenza tecnica.
La Corte ha escluso che il giudice di merito avesse fatto applicazione dell’autorità del provvedimento di altro giudizio pendente; l’elaborato peritale è stato invece utilizzato come elemento probatorio liberamente apprezzabile.
La doglianza è stata reputata inammissibile perché non spiegava concretamente la dedotta violazione; la Corte ha rilevato che il richiamo alla CTU esterna, se vero, confermava comunque il superamento del tasso soglia in quel periodo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Riconosciuti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riferirsi a un fatto storico decisivo e controverso; la mera pendenza o mancata definizione di un diverso processo non integra di per sé tale fatto.
- La consulenza tecnica svolta in altro giudizio, se acquisita agli atti, può essere apprezzata dal giudice di merito come prova atipica liberamente valutabile, senza che ciò implichi l’applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, salvo che il giudice attribuisca efficacia vincolante a un provvedimento esterno.
- Chi contesta l’utilizzo di una CTU deve indicare in modo specifico gli errori tecnici dell’elaborato e le ragioni del dissenso rispetto alle valutazioni del consulente di parte; doglianze generiche sono inammissibili.
- La deduzione di violazione della normativa antiusura deve indicare in concreto il vizio giuridico della decisione; non è sufficiente limitarsi a contestare in modo astratto l’attendibilità della consulenza tecnica, specie quando la stessa confermi comunque il superamento del tasso soglia in un determinato periodo.
- Il mancato superamento della soglia antiusura non può essere affermato quando la stessa censura ammette, anche solo per un arco temporale circoscritto, l’esistenza di tale superamento.
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