Cassazione Civile, Ordinanza n. 01967/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un operaio qualificato-muratore e il titolare di un'impresa individuale edile. In appello il lavoratore aveva ottenuto, in parziale riforma della decisione di primo grado, il riconoscimento di 40 minuti complessivi di lavoro straordinario per ciascuna giornata di effettiva prestazione nel periodo 8.10.2001-27.12.2010, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive e dell'incidenza sul TFR. La Corte d'appello aveva invece respinto la domanda di superiore inquadramento al 3° livello CCNL. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: ha dedotto, in sintesi, nullità del giudizio di appello e violazione delle regole sul rito del lavoro e sulle preclusioni istruttorie; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2104 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato lo straordinario mediante presunzioni e secondo un criterio di mera verosimiglianza, senza prova rigorosa; omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; e violazione delle regole processuali sull'onere di allegazione e sull'uso delle prove, anche con riferimento all'attività del CTU e alla valutazione delle testimonianze. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi processuali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha escluso la configurabilità della violazione dell'art. 2697 c.c. perché la doglianza investiva non l'erronea ripartizione dell'onere della prova, ma la valutazione del suo esito; ha escluso altresì la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mancando l'allegazione di prove illegittimamente poste a base della decisione o di prove legali disattese; ha ribadito che la valutazione di attendibilità dei testi e delle prove è riservata al giudice di merito. Quanto alle presunzioni, ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato e non apparente, valorizzando indizi gravi, precisi e concordanti legati alla specifica attività edile svolta, ossia il tempo necessario prima e dopo l'orario ordinario per preparazione di materiali e miscele e per pulizia del cantiere e delle attrezzature. Ha inoltre ritenuto generiche e comunque inammissibili le censure sulla nullità dell'atto introduttivo e sull'operato del CTU, rilevando che i documenti acquisiti dall'ausiliario risultavano comunque già prodotti in primo grado o acquisibili perché riferiti a fatti ritualmente allegati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione alla produzione documentale in appello; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché volta al merito e comunque non decisiva
richiamato in relazione alle preclusioni del rito del lavoro; la Corte non ha accolto la doglianza
la sua violazione sussiste solo se l'onere della prova è posto a carico di parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio
richiamato per sostenere l'asserita nullità dell'atto introduttivo per difetto di allegazioni; doglianza ritenuta generica e inammissibile
richiamato dal ricorrente in tema di appello nel rito del lavoro; nessuna violazione ravvisata
richiamato dal ricorrente in tema di appello; censura non accolta
richiamato per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte ha affermato che la doglianza, in realtà, mirava a contestare la ricostruzione del fatto
la Corte ha escluso un vizio di sussunzione: il giudice di merito aveva valorizzato indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti
richiamato dal ricorrente con riferimento alla diligenza e ai tempi di lavoro; censura inammissibile perché diretta al merito
il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, della motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; tali ipotesi non ricorrevano
richiamato come parametro del vizio denunciato, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette al merito
richiamato dal ricorrente per sostenere il contrasto con la giurisprudenza di legittimità; non è stata ravvisata alcuna violazione
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, non per una diversa valutazione delle prove acquisite
la violazione è configurabile solo se si attribuisce efficacia di piena prova a elementi non legali o si disattendono prove legali; non per la mera valutazione del materiale istruttorio
richiamato per ribadire che la valutazione dell'attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito e delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesta l'apprezzamento dell'esito della prova.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non deriva da una diversa lettura del materiale istruttorio, ma solo dall'uso di prove non dedotte o fuori dai limiti di legge, oppure dall'attribuzione di valore di piena prova a elementi non legali o dalla disapplicazione di prove legali.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute decisive sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
- L'uso della prova presuntiva è censurabile solo per vizio di sussunzione se il giudice qualifica o esclude erroneamente gli indizi come gravi, precisi e concordanti; non è ammesso contestare la presunzione mediante una diversa ricostruzione dei fatti.
- Nel contesto del lavoro straordinario, la prova può essere desunta anche da un ragionamento presuntivo fondato sulle peculiarità concrete della prestazione e sulle attività accessorie necessarie prima e dopo l'orario ordinario, purché la motivazione sia coerente e sorretta da indizi convergenti.
- Le censure processuali prive di specificità o non previamente devolute al giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
- Un eventuale vizio del CTU non è configurabile se i documenti utilizzati risultano già ritualmente prodotti in primo grado o comunque acquisibili perché riferiti a fatti tempestivamente allegati.
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