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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16974/2020 del 12/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti al Tribunale di Ancona il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale, con decreto del 4 dicembre 2018, aveva rigettato il ricorso: aveva ritenuto non credibile il racconto relativo all’allontanamento dal Pakistan, in ragione della mancanza di dettagli su elementi essenziali e delle contraddizioni riguardanti la provenienza dalle aree tribali FATA e le caratteristiche del territorio; aveva inoltre escluso atti persecutori, rischi individualizzati di danno grave, un conflitto armato diffuso o una compressione generalizzata dei diritti umani e una condizione individuale di vulnerabilità. Aveva altresì ritenuto insufficiente l’integrazione sociale e lavorativa in Italia. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione delle regole procedimentali di valutazione delle dichiarazioni, contestando il giudizio di inattendibilità. Con il secondo ha censurato il rigetto della protezione umanitaria per violazione dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008 e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché per vizio di motivazione: ha sostenuto che il Tribunale avesse ristretto indebitamente la portata della tutela umanitaria e introdotto criteri limitativi di vulnerabilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si risolveva in una contestazione della motivazione di merito, che, pur sintetica, indicava adeguatamente gli elementi di scarsa chiarezza e contraddittorietà del racconto, senza limitarsi a richiamare le conclusioni della Commissione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura non indicava fatti specifici, ritualmente introdotti e trascurati dal Tribunale, che avrebbero potuto incidere sulla valutazione di vulnerabilità, ed era generica e diretta a ottenere un nuovo esame della motivazione oltre i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione comparativa richiesta per la protezione umanitaria e ha osservato che l’inattendibilità del richiedente impediva una concreta comparazione della sua situazione soggettiva e oggettiva con quella del Paese d’origine. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge; è stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 78 TFUE

    costituisce principio consolidato, nel sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale garantite dal nostro ordinamento, in conformità al diritto unionale (art. 78 TFUE), che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3”

    La tutela costituzionale del diritto d’asilo è attuata attraverso le forme di protezione previste dalla legislazione ordinaria e unionale; non residua un’autonoma applicazione diretta dell’art. 10, terzo comma, Cost.

  • D.Lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6

    occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6

    La protezione umanitaria richiede seri motivi collegati a una vulnerabilità individuale, accertata comparando la vita privata e familiare in Italia con la situazione nel Paese d’origine e verificando una sproporzione effettiva e incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali. Non basta una valutazione generale e astratta delle condizioni del Paese.

  • D.Lgs. n. 25/2008, art. 32, comma 3

    La norma è richiamata nel motivo di ricorso relativo alla protezione umanitaria, ma la Corte non ne fornisce una distinta interpretazione.

    La Corte non attribuisce alla disposizione una portata interpretativa autonoma; decide la censura sulla base dei criteri di vulnerabilità individuale e valutazione comparativa della protezione umanitaria.

  • art. 10, comma 3, Cost.

    il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3

    Il diritto d’asilo di cui all’art. 10, terzo comma, Cost. non dà luogo, nel sistema descritto dalla Corte, a una misura residuale autonoma, essendo attuato dalle forme di protezione legislativamente disciplinate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La censura di motivazione non è ammissibile quando, per genericità e contenuto, mira a rimettere in discussione la valutazione di merito oltre i limiti del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto, ricorrendone i presupposti, dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La protezione umanitaria richiede l’accertamento di seri motivi riferibili a una vulnerabilità individuale, da compiere comparando la vita privata e familiare del richiedente nel Paese di accoglienza e nel Paese d’origine; occorre verificare se il rimpatrio determini un’effettiva e incolmabile compromissione dei diritti fondamentali necessari a una vita dignitosa. Le condizioni generali del Paese d’origine, considerate isolatamente, non sono sufficienti.
  • La valutazione della protezione umanitaria presuppone fatti specifici, ritualmente allegati, idonei a dimostrare la vulnerabilità individuale; un richiamo generico alle difficoltà o alle aspettative connesse al rimpatrio non consente di censurare efficacemente la valutazione di merito.
  • Quando il giudice di merito ritiene inattendibile il richiedente sulla base di incongruenze relative a elementi essenziali del racconto, tale valutazione può impedire una concreta comparazione tra la situazione personale del richiedente e quella del Paese d’origine ai fini della protezione umanitaria.
  • È inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni o del vizio di motivazione, si limiti a contestare l’apprezzamento di merito senza indicare specifici elementi trascurati e senza rispettare i limiti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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