Cassazione Civile, Sentenza n. 16882/2020 del 11/08/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda una richiesta di rimborso IRES per l'anno 2006 avanzata dall'AUSL Treviso: l'ente aveva inizialmente applicato l'aliquota ordinaria del 33% sui redditi da fabbricati strumentali, poi ha chiesto il rimborso sostenendo di avere diritto alla riduzione della metà prevista per gli "enti ospedalieri" (art. 6, co.1, lett. a) d.P.R. n.601/1973). L'Agenzia delle Entrate aveva prima accolto l'istanza e poi, con successiva revoca, l'ha negata. L'AUSL ha impugnato il diniego: la CTP di Treviso respingeva il ricorso, la CTR del Veneto accoglieva l'appello dell'AUSL; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo dell'AUSL (cioè la domanda di rimborso). La Corte ha ritenuto che: 1) il principio del legittimo affidamento (art. 10 legge n.212/2000) non incide sulla debenza del tributo ma solo sugli aspetti sanzionatori e sugli interessi moratori; 2) l'art. 43, comma 4, d.P.R. n.600/1973 (limitazioni al potere di accertamento) non è applicabile per analogia alle procedure di rimborso, essendo norma che disciplina gli accertamenti impositivi; 3) la revoca dell'accoglimento dell'istanza di rimborso da parte dell'amministrazione, esercitata ex art. 21-nonies L.241/1990, è stata legittima e tempestiva; 4) sostanzialmente la riduzione prevista dall'art. 6 co.1 lett. a) d.P.R. n.601/1973 per gli "enti ospedalieri" non è applicabile alle Aziende Sanitarie Locali costituite con il d.lgs. n.502/1992, che hanno funzioni e assetti differenti dagli originari "enti ospedalieri". Le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 601/1973 art. 6, comma 1, lett. a)
La norma prevede la riduzione alla metà per gli "enti ospedalieri"; la Corte ha interpretato che tale agevolazione non si estende, neppure per interpretazione estensiva, alle Aziende Sanitarie Locali nate con il d.lgs. n.502/1992
d.P.R. n. 600/1973 art. 43, comma 4
Norma che limita il potere di accertamento dell'Amministrazione e impedisce atti integrativi più gravosi se non fondati su elementi nuovi; la Corte ha affermato che tale disciplina non è trasferibile per analogia alle procedure di rimborso
d.P.R. n. 633/1972 art. 57
Citata in parallelo all'art. 43 DPR 600/1973 come norma che limita modifiche peggiorative non fondate su elementi sopravvenuti; la Corte ha considerato l'eccezione inapplicabile al caso di revoca di un rimborso
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), art. 10
Il principio del legittimo affidamento sancito dall'art.10 riguarda esclusivamente l'esclusione di sanzioni e interessi moratori conseguenti all'inadempimento, ma non incide sulla deberneza del tributo quando sussistono oggettivamente i presupposti impositivi
Legge n. 241/1990 art. 21‑nonies
Riconosce il potere dell'amministrazione di annullare d'ufficio i propri atti; la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'accoglimento dell'istanza di rimborso esercitata con tempestività (63 giorni, ritenuti ragionevoli rispetto al limite massimo indicato dalla norma)
Giurisprudenza di riferimento (Cass. Sez. 5)
La Corte ha richiamato precedenti (tra cui sent. n.5934/2015, n.1687/2016 e n.16001/2019) per affermare i principi che: il legittimo affidamento non incide sulla deberneza tributaria e che il trattamento fiscale delle ASL non può essere equiparato automaticamente a quello degli "enti ospedalieri"
Massime di principio
- Il principio del legittimo affidamento (art.10 Statuto del contribuente) esclude sanzioni e interessi moratori ma non sottrae il contribuente all'obbligo tributario quando sussistono oggettivamente i presupposti impositivi
- La possibilità per l'amministrazione di revocare o annullare un provvedimento favorevole al contribuente esiste e può essere esercitata nei limiti e nei tempi previsti dall'ordinamento (art.21‑nonies L.241/1990); la tempestività e l'assenza di nuovi elementi sopravvenuti possono rendere la revoca legittima
- Le norme che limitano il potere di accertamento (es. art.43 DPR 600/1973) sono specifiche per la materia degli accertamenti impositivi e non possono essere applicate per analogia alle procedure di rimborso
- Per fruire di un'agevolazione tributaria occorre che il soggetto rientri nell'ambito soggettivo espressamente previsto dalla norma; l'evoluzione organizzativa degli enti (es. trasformazione in ASL) può escludere l'operatività di agevolazioni predisposte per fattispecie soggettive diverse
- In controversie dove la giurisprudenza si è recentemente stabilizzata su un punto di diritto, è possibile la compensazione delle spese processuali
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