Cassazione Civile, Sentenza n. 16910/2020 del 11/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione fiscale sulla qualificazione giuridica della Fisiotraining (associazione sportiva dilettantistica vs società di fatto), sulla legittimità dell'applicazione del regime agevolato di cui alla legge n.398/1991, sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, sul riconoscimento del costo per canoni di locazione (Euro 66.000) e sul diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi di ricorso relativi a motivazione, prova dei canoni di locazione e alla qualificazione come associazione (primi, secondi, terzi e quinto motivi inammissibili o rigettati), ma ha accolto il quarto motivo relativo al diritto alla detrazione dell'IVA. Sul punto IVA la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Dobre, C-159/17) affermando che, per il principio di neutralità dell'IVA, la detrazione deve essere riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali anche se alcuni requisiti formali non sono stati rispettati, salvo che l'inosservanza formale impedisca di fornire la prova certa dei requisiti sostanziali. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti e per la liquidazione delle spese di lite di legittimità
Norme richiamate
Legge n.398 del 1991
regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche
La Corte d'appello aveva escluso l'applicazione del regime in quanto la Fisiotraining avrebbe erogato servizi anche a non associati; la Cassazione non ha riconsiderato il fatto ma ha dichiarato il motivo relativo inammissibile
D.P.R. n.600 del 1973, art.39
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'attività di accertamento; la questione di fatto sulla qualificazione dell'ente è stata ritenuta di merito e non riesaminabile in Cassazione
D.P.R. n.633 del 1972, artt.54 e 55
art.54 e art.55 d.P.R. 633/1972
Art.55 richiamato in relazione all'accertamento induttivo ai fini IVA; la Corte ha precisato che l'accertamento induttivo non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione se i requisiti sostanziali possono essere dimostrati
D.P.R. n.917 del 1986, art.109, comma 4
art.109, comma 4 d.P.R. 917/1986
Richiamato dai ricorrenti in ordine al riconoscimento dei costi; la Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi per carenza di autosufficienza documentale
Codice Civile, art.2697
Richiamato in ordine all'onere della prova: la Corte ha sottolineato l'obbligo di autosufficienza in Cassazione e l'assenza di documentazione probatoria necessaria nei motivi
Codice Civile, art.2724
Citato come possibile mezzo per provare l'esistenza di crediti IVA non risultanti dalle dichiarazioni periodiche, se la prova ordinaria è impossibile per cause non imputabili al soggetto
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, Dobre C-159/17
sentenza 7 marzo 2018, C-159/17 (Dobre)
Principio invocato dalla Cassazione: la neutralità dell'IVA impone il riconoscimento della detrazione se sono soddisfatti i requisiti sostanziali anche quando vi siano carenze formali, salvo che tali carenze impediscano la prova dei requisiti sostanziali
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, Astone C-332/15
sentenza 28 luglio 2016, C-332/15 (Astone)
Richiamata come precedente che ammette la detrazione nonostante difformità formali se è comunque possibile accertare i requisiti sostanziali; menzionata nella motivazione sul principio di neutralità
Corte di Cassazione, Sentenza n.25694/2016
Sentenza n.25694 del 14/12/2016
Precedente nazionale che aveva escluso la detrazione IVA quando la contribuente aveva volontariamente creato la situazione di impossibilità probatoria; la Corte attuale distingue questo caso alla luce della giurisprudenza CJEU
Massime di principio
- Se un'associazione sportiva eroga servizi anche a non soci e applica tariffe correlate alla frequenza o al servizio, c'è il rischio di riqualificazione in società di fatto e perdita delle agevolazioni previste per le associazioni; la valutazione di tali fatti è rimessa al giudice di merito
- In tema di IVA il principio di neutralità imposto dalla Corte di Giustizia UE richiede che la detrazione dell'IVA a monte sia riconosciuta se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se vi sono carenze formali; il diniego è legittimo solo se le carenze formali impediscono di fornire prova certa dei requisiti sostanziali
- Per far valere oneri o pagamenti eccedenti quanto formalmente registrato (es. canoni di locazione superiori al contratto registrato) occorre produrre documentazione probatoria completa e pertinente (contratti, fatture, registrazioni annuali); in cassazione il ricorso deve essere autosufficiente e riprodurre i documenti decisivi
- La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti: i motivi che in sostanza chiedono la rivalutazione delle prove sono inammissibili. In Cassazione è necessario contestare vizi di diritto, motivazione formale o violazioni normative, corredando il ricorso dei documenti essenziali
- In ipotesi di mancata tenuta di scritture o omissioni formali, il contribuente può comunque cercare di provare i requisiti sostanziali con mezzi alternativi (anche ai sensi dell'art.2724 c.c.), salvo che tali mezzi siano preclusi o la mancanza di registri renda impossibile la verifica
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