Cassazione Penale, Ordinanza n. 05321/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a sei mesi di arresto per la violazione dell'obbligo di cauzione previsto dalla disciplina antimafia. Con il primo motivo deduceva il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo di non aver potuto versare la cauzione per indigenza economica. Con il secondo motivo invocava la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico, aspecifico e manifestamente infondato perché il ricorrente non aveva fornito adeguate allegazioni sulla reale impossibilità di adempiere: la sola affermazione di indigenza non basta, essendo richiesto un concreto onere di allegazione e la dimostrazione di aver tentato di reperire le risorse, ad esempio mediante lavoro interno o richiesta di rateazione del debito. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, osservando che le modalità della condotta non consentivano di riconoscere la particolare tenuità del fatto. Ha infine ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione immune da manifesta illogicità e fondato sull'assenza di elementi positivi di valutazione, profilo non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello
invocato quale esimente per lo stato di necessità; la Corte richiede una specifica prova dell'impossibilità di adempiere per indisponibilità di risorse economiche
la particolare tenuità del fatto è esclusa in ragione delle connotazioni della condotta illecita
il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e basata sull'assenza di elementi positivi
disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'esimente dello stato di necessità invocata per impossibilità economica di adempiere richiede allegazioni specifiche e riscontri concreti sulla reale indisponibilità di risorse; non è sufficiente una mera affermazione apodittica di indigenza.
- Per escludere la responsabilità per impossibilità di pagamento, la difesa deve dimostrare anche iniziative concretamente tentate per reperire le somme dovute, come richieste di lavoro interno o istanze di rateizzazione.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando le modalità della condotta e il disvalore concreto dell'illecito ne rendano incompatibile l'applicazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dà conto, con motivazione non illogica, dell'assenza di elementi positivi di valutazione; in cassazione non può essere rivalutato il merito della ponderazione effettuata.
- In sede di legittimità, la censura che mira solo a ottenere una diversa valutazione del fatto o delle circostanze attenuanti è inammissibile se non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
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