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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35539/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile. L'appaltatore ha convenuto in giudizio la committente sostenendo che il contratto non fosse stato eseguito per fatto imputabile a lei e chiedendo il risarcimento del danno per perdita del corrispettivo e dell'occasione di guadagno. La committente ha replicato che era stato l'appaltatore a rinunciare all'esecuzione, producendo una lettera di recesso che l'appaltatore ha contestato come falsa, tanto da sporgere querela. In primo grado il tribunale, sulla base di una consulenza tecnica, ha ritenuto falso quel documento e ha accolto la domanda dell'appaltatore. In appello, però, intervenuta una sentenza penale di assoluzione della committente, il giudice civile ha ritenuto che il documento fosse autentico e ha valorizzato l'accertamento penale per concludere che era stato l'appaltatore a recedere, escludendo quindi l'inadempimento della committente. Con il ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 652 e 75 c.p.p. e 1671 c.c., sostenendo che l'efficacia vincolante del giudicato penale nel civile opera solo se il danneggiato si sia costituito parte civile o abbia introdotto l'azione civile dopo il processo penale; qui, invece, il giudizio civile era stato iniziato prima e il ricorrente era rimasto estraneo al processo penale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1671 e 2719 c.c. e 214-215 c.p.c., affermando che, anche a voler attribuire rilievo all'accertamento penale, questo si sarebbe limitato a qualificare il documento come copia e non come falso, senza poter fondare da solo la decisione civile, specie a fronte della contestazione di conformità all'originale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. da parte della Corte d'appello, perché l'accertamento penale non poteva fare stato nel giudizio civile pendente quando il danneggiato non si era costituito parte civile e aveva introdotto l'azione civile prima del processo penale. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. L'efficacia dell'accertamento penale resta eventualmente valutabile come elemento di prova, ma non come giudicato vincolante nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 652 c.p.p.

    efficacia del giudicato penale nel giudizio civile

    L'accertamento contenuto nella sentenza penale definitiva fa stato nel giudizio civile solo se il danneggiato si sia costituito parte civile oppure abbia promosso l'azione civile dopo la definizione del processo penale; in difetto, non è vincolante come giudicato, ma al più valutabile come elemento probatorio.

  • art. 75 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la separazione tra azione civile e processo penale e l'assenza di effetti vincolanti del giudicato penale nel caso in cui l'azione civile sia stata proposta autonomamente e prima.

  • art. 1671 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del recesso dell'appaltatore e alla contestazione circa l'effettiva rinuncia all'esecuzione del contratto.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per contestare l'utilizzabilità di una copia del documento rispetto all'originale quando la conformità sia contestata.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato per la contestazione della sottoscrizione e della provenienza del documento prodotto.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato per la contestazione della scrittura privata e dei casi di riconoscimento tacito.

Massime di principio

  • L'efficacia vincolante del giudicato penale nel processo civile presuppone, nei casi previsti dall'art. 652 c.p.p., la partecipazione del danneggiato al giudizio penale o la proposizione dell'azione civile dopo la definizione del processo penale; in mancanza, l'accertamento penale non può essere utilizzato come giudicato nel civile pendente.
  • Quando il giudizio civile è già in corso ed è rimasto estraneo al processo penale, la sentenza penale può al più costituire un elemento di valutazione probatoria, ma non vincola il giudice civile nella ricostruzione del fatto.
  • Se la decisione di merito si fonda in modo determinante sull'erronea attribuzione di efficacia di giudicato a un accertamento penale, la sentenza va cassata per violazione di legge.
  • Le doglianze relative all'utilizzo di una copia documentale e alla sua conformità all'originale restano assorbite quando la decisione impugnata viene cassata per l'erronea applicazione del giudicato penale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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