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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 14422 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, che aveva confermato la rettifica del reddito della società e la conseguente imputazione ai soci del reddito di partecipazione, determinato in misura proporzionale alle quote. Deducevano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente e violazione dell'art. 2313 c.c. in relazione alla notificazione degli avvisi di accertamento alla società e ai soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero processo per violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contraddittorio. Nelle controversie riguardanti l'accertamento del reddito di una società di persone e la sua imputazione automatica ai soci, devono partecipare allo stesso giudizio la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali. Poiché la società non aveva partecipato al giudizio insieme ai soci e non ricorrevano le condizioni eccezionali per riunire separatamente i procedimenti, la sentenza impugnata e l'intero processo sono stati dichiarati nulli. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La Corte ha precisato che tale disposizione non era applicabile, perché abrogata prima della pubblicazione della sentenza impugnata.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni individuano i vizi denunciati dai ricorrenti, riguardanti violazione di legge, nullità della sentenza e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    È stato invocato dai ricorrenti per contestare l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria; tuttavia il relativo motivo è rimasto assorbito dalla declaratoria di nullità dell'intero processo.

  • Art. 2313 c.c.

    È stato richiamato in relazione alla responsabilità dei soci accomandatari e accomandanti e alla contestata notificazione degli avvisi di accertamento; anche questo motivo non è stato esaminato nel merito.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    È stato richiamato come fondamento del principio di ragionevole durata del processo, che può giustificare la riunione di procedimenti separati quando ciò consenta di evitare inutili rinnovazioni processuali senza compromettere il contraddittorio.

  • Artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Sono stati richiamati a sostegno del diritto a una decisione in tempi ragionevoli e della possibilità di evitare formalità processuali non necessarie, purché sia garantita una partecipazione effettiva di tutte le parti interessate.

  • Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie relative a società di persone e soci

    L'accertamento del reddito della società di persone e la sua imputazione proporzionale ai soci costituiscono una fattispecie unitaria. Di conseguenza, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni strettamente personali.

Massime di principio

  • Quando si contesta il reddito accertato di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, il processo deve normalmente coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci interessati.
  • La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità assoluta del processo, rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio.
  • La riunione di procedimenti separati può evitare la nullità soltanto se vi sono identità della causa e delle difese, proposizione simultanea contro il medesimo accertamento, trattazione parallela nei gradi di merito e decisioni sostanzialmente identiche.
  • La Corte di cassazione, accertata la violazione del litisconsorzio necessario, normalmente non esamina gli altri motivi di ricorso, ma cassa la decisione e rinvia al giudice di merito affinché il processo venga celebrato correttamente.
  • In controversie analoghe è quindi essenziale verificare fin dall'inizio che siano stati coinvolti tutti i soggetti cui l'accertamento produce effetti unitari e inscindibili.

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