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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00567/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia trae origine da una condanna pronunciata in primo grado dalla Corte dei conti nei confronti dell'amministratore unico di una società interamente partecipata da una ASL, ritenuta dalla Procura contabile società in house della stessa ASL. Il danno erariale contestato derivava da illegittima autoliquidazione di compensi e da indebita approvazione di spese e prelievi non autorizzabili. In appello, però, la Corte dei conti centrale ha riformato la decisione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo che, al momento dei fatti, mancasse il requisito del controllo analogo, perché lo statuto originario non avrebbe attribuito all'ente pubblico un potere di direzione tale da rendere la società una mera articolazione interna. Il Procuratore Generale ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., l'erronea negazione della giurisdizione contabile: ha sostenuto che lo statuto del 2008 già prevedeva poteri di ingerenza della ASL sulle strategie, sulla programmazione e sul controllo dell'attività sociale, e che le modifiche statutarie del 2016 e 2017 avrebbero solo specificato e rafforzato un controllo analogo già esistente, senza introdurlo ex novo. Il resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza e carenza di interesse, oltre che per pretesa richiesta di una nuova valutazione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari del resistente e ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della giurisdizione contabile sulle azioni di responsabilità verso gli organi di una società partecipata, occorre verificare, con riferimento allo statuto vigente al momento della condotta dannosa, la sussistenza dei requisiti della società in house: capitale integralmente pubblico, attività prevalente in favore dell'ente partecipante e controllo analogo. Esaminando direttamente lo statuto originario del 2008, la Corte ha ritenuto che la società fosse già assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dall'ASL sui propri servizi, poiché lo statuto attribuiva all'ente poteri di indirizzo, coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo delle strategie e politiche aziendali, oltre al potere di deliberare sulle linee strategiche e operative. Le modifiche statutarie del 2016 e 2017 sono state qualificate come meri interventi di specificazione e rafforzamento di un assetto già in essere, non come creazione iniziale del controllo analogo. Conseguentemente, la Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, cassando la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è stato proposto per denunciare l'erronea declaratoria di difetto di giurisdizione; la Corte ha ritenuto ammissibile il sindacato della Cassazione sulla giurisdizione anche attraverso l'esame diretto dello statuto societario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • d.lgs. n. 175 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c)

    La nozione di controllo analogo è intesa come influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata.

  • d.lgs. n. 175 del 2016, art. 2, comma 1, lett. o)

    La società in house è quella che soddisfa, tra l'altro, il requisito dell'attività prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici partecipanti.

  • d.lgs. n. 175 del 2016, art. 12

    È richiamata come disposizione che fa salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

  • d.lgs. n. 175 del 2016, art. 16, commi 1 e 3

    È richiamata per la definizione normativa delle società in house e per il requisito dell'attività prevalente.

  • art. 1 d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato per delimitare, nello statuto, i soggetti pubblici che possono possedere le quote sociali.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla giurisdizione contabile per danno erariale causato da organi di società partecipate, la verifica della natura in house va compiuta con riferimento allo statuto vigente al momento della condotta contestata, perché da esso dipende l'individuazione del giudice munito di giurisdizione.
  • Il controllo analogo non coincide con un controllo gerarchico assoluto né trasforma la società in una mera articolazione interna dell'ente pubblico; esso consiste in un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni fondamentali della società.
  • La società è configurabile come in house solo se ricorrono cumulativamente capitale interamente pubblico, attività prevalente svolta in favore dell'ente partecipante e assoggettamento statutario a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dall'ente sui propri servizi.
  • Le modifiche statutarie successive alla condotta illecita non sono decisive se non introducono ex novo il controllo analogo, ma si limitano a specificare o rafforzare un assetto già risultante dallo statuto originario.
  • In tema di giurisdizione, la Corte di cassazione può esaminare direttamente lo statuto societario e gli atti rilevanti, perché le questioni di giurisdizione implicano anche l'accertamento del fatto presupposto alla qualificazione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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