Cassazione Civile, Ordinanza n. 36739/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero aveva irrogato una sanzione amministrativa molto elevata per la mancata emissione di 1.957 documenti di accompagnamento relativi a prodotti vitivinicoli ceduti. I destinatari avevano proposto opposizione e, in appello, la Corte territoriale aveva ridotto la sanzione ritenendo applicabile il cumulo giuridico delle violazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3-quater, del d.l. n. 370/1987, convertito in l. n. 460/1987, e non il mero limite sanzionatorio di cui all'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 260/2000. Il Ministero ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina comunitaria e interna sulla sanzione, sostenendo che il d.lgs. n. 260/2000 avrebbe abrogato tacitamente la norma sul cumulo giuridico e che, quindi, non sarebbe più applicabile il regime di unificazione della sanzione; invoca inoltre l'art. 15 preleggi. I resistenti controricorrono chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo che la questione sia già stata risolta in precedenti conformi. Viene ribadito che l'art. 5, comma 3-quater, del d.l. n. 370/1987 si applica al concorso omogeneo di violazioni in materia vitivinicola e che il rinvio alle violazioni sanzionate non è limitato alle sole disposizioni contenute nel decreto-legge o nel vecchio d.P.R. richiamato, ma si estende anche alla normativa comunitaria successiva che disciplini la medesima materia. La successiva disciplina del d.lgs. n. 260/2000 abroga solo la parte incompatibile relativa alla concreta determinazione della sanzione, non anche la regola del cumulo giuridico. Conseguentemente resta ferma la decisione di merito che aveva applicato il criterio del triplo della sanzione base. Il ricorso è dichiarato inammissibile e il Ministero è condannato al pagamento delle spese processuali; non è dovuto l'ulteriore contributo unificato perché l'impugnazione proviene da un'amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione di diritto è già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità
art. 70 Reg. CE n. 1493/99
richiamato come fonte comunitaria del precetto poi riprodotto/modificato dalla disciplina successiva
art. 3 Reg. CE n. 884/01
individua l'obbligo di redazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli
art. 23 Reg. CE n. 436/2009
citato dal ricorrente come disciplina comunitaria succeduta nella materia
art. 5, comma 3-quater, d.l. n. 370/1987 conv. in l. n. 460/1987
prevede il cumulo giuridico comunitario per più violazioni omogenee sanzionate dal decreto, con applicazione della sanzione più grave aumentata fino al triplo; il rinvio è interpretato in senso non fisso e comprensivo anche della normativa comunitaria sopravvenuta
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 260/2000
disciplina la sanzione concreta per la violazione in tema di documenti di accompagnamento, senza incidere sulla regola del cumulo giuridico, che resta operante per la parte non incompatibile
invocato dal ricorrente in tema di abrogazione, ma ritenuto non risolutivo alla luce della permanenza parziale della disciplina precedente
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato per escludere il versamento dell'ulteriore contributo unificato nelle impugnazioni proposte da amministrazioni dello Stato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
norma sul raddoppio del contributo unificato non applicata perché il ricorrente è un'amministrazione dello Stato
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per il settore vitivinicolo, il rinvio contenuto nella disciplina sul cumulo giuridico non va inteso in modo meramente letterale o statico, ma comprende anche le successive fonti comunitarie che abbiano riprodotto il medesimo precetto sostanziale.
- La sopravvenuta disciplina che regola la misura della sanzione non elimina necessariamente la regola sul cumulo giuridico: l'abrogazione opera solo nei limiti dell'incompatibilità, mentre la disciplina speciale sul trattamento di più violazioni resta applicabile se non espressamente superata.
- Quando la Corte di cassazione abbia già risolto la questione di diritto in senso conforme, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., senza necessità di una nuova disamina del merito.
- Nel valutare più violazioni omogenee della medesima disciplina settoriale, la sanzione può essere unificata applicando la violazione più grave con aumento fino al triplo, se la norma speciale prevede espressamente tale criterio.
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