Sentenza n. 1262/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 2665/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1579/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2000,00 , quale contributo per la formazione del docente relativo all’anno scolastico 2023/2024, così suddivisi: € 500,00 BATTAGLIA VALENTINA; € 500,00 BELLO MARIA;€ 500,00 SARDINA GRAZIA;€ 500,00 TOMA MARIA LUISA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito del contributo sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, con la quale era stato ordinato il pagamento, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, di complessivi euro 2.000,00, pari a euro 500,00 per ciascun docente, quale contributo per la formazione relativo all'anno scolastico 2023/2024. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'inadempimento. Per tre ricorrenti il pagamento non era stato eseguito alla data di proposizione del ricorso; quanto alla quarta ricorrente, è intervenuto il pagamento integrale nel corso del giudizio. I ricorrenti hanno inoltre chiesto gli interessi dalla pubblicazione della sentenza azionata fino al saldo e la rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Quanto alla ricorrente che ha ricevuto il pagamento integrale nel corso del giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Quanto agli altri tre ricorrenti, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC presso il domicilio reale dell'amministrazione e che, alla data del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto gli interessi dalla pubblicazione della sentenza oggetto di ottemperanza fino al saldo effettivo, escludendo la rivalutazione poiché i ricorrenti non avevano allegato che essa avesse inciso in misura superiore al tasso legale. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire nei successivi centoventi giorni e senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di eventuale danno erariale.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni risultava inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso, consentendo l'azione di ottemperanza.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e accertare l'inottemperanza quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente prodotto e notificato e sia decorso il termine legalmente previsto per il pagamento.
- La sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato nei confronti di uno dei ricorrenti determina, limitatamente a quella posizione, la cessazione della materia del contendere; il giudizio può proseguire per gli altri creditori rimasti insoddisfatti.
- In sede di ottemperanza, gli interessi sulle somme riconosciute dal giudicato decorrono dalla pubblicazione della sentenza azionata fino all'effettivo saldo, mentre la rivalutazione monetaria non è dovuta in assenza di allegazione e prova di un'incidenza superiore a quella del tasso legale.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e alla scadenza infruttuosa del termine per adempiere.
- La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta quando le modalità dell'inadempimento amministrativo presentino profili potenziali di danno erariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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