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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23477/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata sopravvenuta e delle istanze convergenti delle parti, dichiarando estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Non vi è stata dunque pronuncia nel merito sul motivo di ricorso relativo alla specificità dell'appello.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito del contribuente per l'anno d'imposta 2007. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente annullando l'atto; la CTR della Toscana aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate per difetto di specificità dei motivi. In cassazione l'Agenzia denunciava, con unico motivo, la violazione degli artt. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 342 e 434, comma 1, c.p.c., assumendo che l'onere di specifica impugnazione fosse comunque assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni poste a fondamento della legittimità dell'operato dell'Ufficio. Successivamente però entrambe le parti chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e aveva effettuato il pagamento dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, in pendenza del giudizio di cassazione, sopravviene una definizione agevolata del rapporto tributario con pagamento di quanto dovuto e le parti chiedono entrambe la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte dichiara estinto il processo senza esaminare il motivo di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere preclude ogni decisione nel merito delle questioni processuali o sostanziali originariamente dedotte.
  • In presenza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma, restando a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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