Cassazione Civile, Ordinanza n. 23477/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata sopravvenuta e delle istanze convergenti delle parti, dichiarando estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Non vi è stata dunque pronuncia nel merito sul motivo di ricorso relativo alla specificità dell'appello.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito del contribuente per l'anno d'imposta 2007. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente annullando l'atto; la CTR della Toscana aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate per difetto di specificità dei motivi. In cassazione l'Agenzia denunciava, con unico motivo, la violazione degli artt. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 342 e 434, comma 1, c.p.c., assumendo che l'onere di specifica impugnazione fosse comunque assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni poste a fondamento della legittimità dell'operato dell'Ufficio. Successivamente però entrambe le parti chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e aveva effettuato il pagamento dovuto.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della necessaria specificità dell'appello nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla specificità dei motivi di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come vizio processuale dedotto in cassazione per asserita erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
È la base normativa della domanda di definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018
Richiamato per regolare la disciplina delle spese in caso di definizione agevolata e cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio di cassazione, sopravviene una definizione agevolata del rapporto tributario con pagamento di quanto dovuto e le parti chiedono entrambe la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte dichiara estinto il processo senza esaminare il motivo di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere preclude ogni decisione nel merito delle questioni processuali o sostanziali originariamente dedotte.
- In presenza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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