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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19249/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a ingiunzione di pagamento rigettata dal Giudice di Pace e dall’appello successivamente dichiarato estinto dal Tribunale di Milano. Nel giudizio di appello il Tribunale aveva disposto, in applicazione della disciplina emergenziale sulla trattazione scritta, il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell’udienza. All’udienza cartolare del 6 ottobre 2020 entrambe le parti avevano depositato note; il giudice, prendendo atto del deposito tardivo del Comune e della sua dedotta mancata ricezione della comunicazione del decreto, aveva rinviato la causa al 17 novembre 2020, sempre con trattazione scritta e assegnazione di nuovi termini per note e conclusioni. Alla successiva udienza cartolare le parti non avrebbero depositato note riferite a quella specifica udienza; il giudice applicava allora l’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 e rinviava ex art. 309 c.p.c. all’udienza del 3 febbraio 2021. In tale ultima udienza, svolta in presenza, constatata l’assenza delle parti e la regolarità degli avvisi, il Tribunale cancellava la causa dal ruolo e dichiarava estinto il giudizio. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 181, 207, 309, 132, comma 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art. 50, comma 1, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il deposito delle note per la prima udienza cartolare dovesse valere anche per la successiva, che il rinvio del 17 novembre 2020 non avesse annullato i precedenti depositi e che il giudice, in quella sede, avrebbe dovuto trattenere la causa in decisione invece di disporre un nuovo rinvio e poi dichiarare l’estinzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, benché il provvedimento impugnato fosse formalmente un’ordinanza, perché il provvedimento di estinzione del giudizio pronunciato dal Tribunale monocratico in appello ha contenuto sostanziale di sentenza ed è impugnabile con ricorso per cassazione. Nel merito, però, ha ritenuto infondata la censura: il deposito telematico delle note scritte è lo strumento che sostituisce la comparizione all’udienza cartolare, sicché il deposito effettuato per una precedente udienza non può valere per una successiva udienza diversa, cui il giudice abbia nuovamente rimesso le parti con assegnazione di nuovi termini. Poiché per l’udienza del 17 novembre 2020 le parti non avevano depositato note, il giudice ha correttamente applicato l’art. 221, comma 4, ultima parte, e poi, all’udienza del 3 febbraio 2021, svolta in presenza, ha legittimamente dichiarato l’estinzione per mancata comparizione. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva del Comune; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 181 c.p.c.

    richiamato quale conseguenza processuale della mancata effettuazione del deposito telematico di note scritte quando l’udienza è sostituita dalla trattazione scritta.

  • art. 207 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma trattazione specifica nella decisione.

  • art. 309 c.p.c.

    applicato dal giudice di merito all’udienza in presenza, dopo l’assenza delle parti, con cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma trattazione specifica nella decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma trattazione specifica nella decisione.

  • art. 50, comma 1, d.l. n. 112/2008

    norma invocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma trattazione specifica nella decisione.

  • art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020

    "Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile"

    la trattazione scritta sostituisce l’udienza e il deposito delle note scritte equivale alla comparizione; la mancata presentazione delle note per la specifica udienza vale come mancata comparizione e determina l’applicazione dell’art. 181 c.p.c.

  • l. n. 77/2020

    legge di conversione richiamata in relazione all’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020.

  • art. 24 Cost.

    norma costituzionale invocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma trattazione specifica nella decisione.

  • art. 111 Cost.

    norma costituzionale invocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza autonoma trattazione specifica nella decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito civile in trattazione scritta, il deposito telematico delle note sostituisce la comparizione all’udienza: la mancata trasmissione delle note per quella specifica udienza equivale a mancata comparizione delle parti.
  • Il deposito di note scritte effettuato per una precedente udienza cartolare non vale automaticamente per una successiva udienza diversa, se il giudice ha disposto un nuovo rinvio con nuovi termini e nuovi incombenti.
  • Quando nessuna delle parti deposita le note scritte per l’udienza cartolare fissata, il giudice deve applicare la disciplina dell’art. 181 c.p.c. prevista dall’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020.
  • In udienza successiva svolta in presenza, l’eventuale precedente deposito di note per la trattazione scritta non sostituisce la comparizione personale delle parti se il giudice non ha disposto che anche quella udienza si svolgesse in forma cartolare.
  • Il provvedimento di estinzione del giudizio emesso dal Tribunale in composizione monocratica in sede di appello, pur se formalmente qualificato come ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza ed è impugnabile con ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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