Cassazione Civile, Ordinanza n. 28216/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Due soggetti agivano contro un Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti da un'autovettura e dalla conducente, sostenendo che, mentre la seconda guidava il veicolo di proprietà del primo lungo una strada comunale, il coperchio di un tombino della rete fognaria posto al centro della carreggiata si fosse aperto al passaggio delle ruote, provocando lo scoppio dei pneumatici, la perdita di controllo del mezzo e i conseguenti danni al bene e alla persona. Il Comune chiamava in manleva il gestore del servizio idrico che avrebbe installato il tombino. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., riformando solo in parte il quantum dei danni al mezzo, escludendo la prova di un comportamento imprudente della conducente idoneo a integrare il fortuito. In cassazione il Comune deduceva, con due motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente: (1) perché la Corte d'appello non avrebbe affrontato la denunciata contraddittorietà tra prove testimoniali e documentali né la dedotta imprudenza della conducente, che avrebbe dichiarato ai carabinieri di aver visto il tombino fuori dall'alloggiamento; (2) perché la Corte non avrebbe adeguatamente esaminato la responsabilità del gestore del servizio idrico chiamato in causa in manleva, o comunque in solido con il Comune verso i danneggiati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente inammissibili. Ha osservato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa nel giudizio di legittimità, e che, in presenza di doppia conforme, era comunque preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., in mancanza di dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello era chiaramente comprensibile e conteneva già la risposta ai temi dedotti: l'incidente era stato causato dallo scoperchiamento del tombino; la custodia della strada comunale comprendeva le opere accessorie facenti parte del tratto percorribile; mancava prova di una responsabilità del gestore del servizio idrico; mancava prova di una colpa assorbente della conducente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità da cosa in custodia è stata ritenuta applicabile alla strada comunale e alle opere accessorie insistenti sul tratto percorribile, salvo prova del fortuito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto non è deducibile quando si è in presenza di doppia conforme, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia pronuncia conforme, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale nei limiti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., se non è dimostrata la diversità delle ragioni di fatto.
È richiamata la proposta del relatore nel procedimento camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.
- La motivazione è solo apparente quando manchi in concreto la possibilità di comprendere la ratio decidendi; non è tale una motivazione che, pur sintetica, dia conto degli snodi decisivi della decisione.
- La custodia ex art. 2051 c.c. può riguardare anche la strada pubblica e le sue opere accessorie, con responsabilità del custode salvo prova che il danno sia stato determinato da caso fortuito o da un fattore causale esterno idoneo a interrompere il nesso causale.
- L'allegazione di una condotta imprudente del danneggiato integra fortuito solo se risulti provata e idonea, per le concrete modalità del fatto, a spezzare il nesso tra cosa custodita e danno; la mera ipotesi non è sufficiente.
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