Cassazione Civile, Ordinanza n. 06837/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per la durata ritenuta eccessiva di un processo penale instaurato nei confronti di un imputato e definito con sentenza depositata il 27 gennaio 2023. La Corte d'appello aveva negato l'indennizzo: dapprima il consigliere delegato aveva respinto la domanda monitoria per la particolare tenuità del danno; poi, in sede di opposizione, il decreto era stato confermato con diversa motivazione, ritenendo che la durata ragionevole non fosse superata perché non dovevano computarsi alcuni rinvii dovuti all'astensione dei difensori e al legittimo impedimento del difensore, oltre al periodo di sospensione per l'emergenza Covid. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 e dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, sostenendo che i rinvii per astensione o impedimento del difensore e la sospensione Covid non potessero essere sottratti dal computo della durata ragionevole, e che il rinvio disposto dal giudice era stato comunque oltre il termine ragionevole; 2) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, con questione di legittimità costituzionale, assumendo che il termine dovesse decorrere già dalla denuncia-querela o comunque da un momento anteriore alla costituzione di parte civile; 3) violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001 e omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo alla particolare esiguità/bagattellarità del danno, ritenuta dalla Corte territoriale ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ma ha giudicato infondato il primo motivo, affermando che la durata complessiva del processo presupposto era di 3 anni, 8 mesi e 7 giorni e che, detraendo il rinvio per astensione dei difensori (5 mesi) e gli ulteriori periodi indicati, il giudizio non superava la durata ragionevole di tre anni; ha inoltre ribadito che l'equa riparazione ha natura indennitaria e non risarcitoria e che i rinvii dovuti all'astensione degli avvocati non sono imputabili a disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità e le sentenze della Corte costituzionale nn. 249/2020 e 203/2021, secondo cui, per la parte civile, il periodo rilevante ai fini dell'equa riparazione decorre dalla costituzione di parte civile e non dall'avvio delle indagini o dalla denuncia-querela. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una questione assorbita dal mancato superamento della durata ragionevole e dall'assenza di un pregiudizio indennizzabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
Per la parte civile nel processo penale, il termine di durata ragionevole non decorre dalle indagini o dalla denuncia-querela, ma dalla costituzione di parte civile; i rinvii dovuti ad astensione dei difensori possono essere sottratti dal computo della durata ragionevole.
art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
comma quarto; comma decimo
È richiamato per il periodo di sospensione dei termini/processi connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che la Corte considera nel calcolo della durata del processo presupposto.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
La Corte esclude che l'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 sia in contrasto con la garanzia convenzionale, secondo l'interpretazione già offerta dalla Corte costituzionale.
art. 10, comma 1, Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la doglianza è respinta alla luce della giurisprudenza costituzionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della questione di legittimità costituzionale.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al parametro convenzionale interposto; la censura è ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione la durata ragionevole va calcolata detraendo i rinvii non imputabili a disfunzioni dell'apparato giudiziario, come quelli causati dall'astensione dei difensori o da legittimi impedimenti della difesa, perché il pregiudizio indennizzabile deriva solo dall'inefficienza dell'organizzazione giudiziaria.
- L'equa riparazione ex L. n. 89/2001 ha natura indennitaria e prescinde dall'illiceità della condotta: non rilevano, quindi, contegni leciti di terzi o delle parti che abbiano causato rinvii del processo, se estranei all'organizzazione giudiziaria.
- Per la parte civile nel processo penale, la durata del processo rilevante ai fini dell'indennizzo non decorre dalle indagini preliminari o dalla denuncia, ma dalla costituzione di parte civile, poiché solo da quel momento emerge una posizione processuale funzionalmente collegata alla tutela del credito risarcitorio.
- La deduzione di una questione assorbita dal mancato superamento della durata ragionevole e dall'assenza di un pregiudizio indennizzabile è inammissibile quando non incida sulla ratio decidendi della decisione impugnata.
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