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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16780/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce dalla divisione, disposta per testamento, di un immobile di famiglia sottoposto a lavori di ristrutturazione. Il de cuius aveva lasciato a un figlio il pianterreno e il primo piano e all'altra figlia il secondo piano e la mansarda, con accesso dalla c.d. scala esterna. Dopo la morte del testatore, la figlia ha chiesto che il fratello fosse condannato a chiudere la porta posta al primo piano, aperta sulla scala esterna, sostenendo che la scala fosse pertinenza esclusiva della sua porzione e che essa potesse installare un portoncino di accesso all’inizio della scala, in corrispondenza dell’ingresso comune a pianterreno. Il fratello ha resistito affermando che il testamento non attribuiva alla sorella la proprietà della scala, che le planimetrie depositate in relazione ai lavori di ristrutturazione non bastavano a fondare tale diritto e che le parti comuni o non espressamente assegnate dovevano restare in comunione. In appello la domanda di accertamento della proprietà esclusiva della scala è stata rigettata, mentre è stata confermata la condanna alla chiusura della porta al primo piano. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto: nullità della sentenza per contraddittorietà/illogicità, violazione delle norme sull’interpretazione del testamento e omesso esame di fatti storici decisivi; il resistente ha proposto ricorso incidentale speculare, lamentando a sua volta la violazione delle regole ermeneutiche e la contraddittorietà della decisione per non avere riconosciuto la legittimità del mantenimento dell’apertura della porta al primo piano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a ottenere un diverso apprezzamento del contenuto del testamento e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva interpretato la scheda testamentaria secondo i criteri legali, valorizzando sia il dato letterale sia elementi extratestuali (le planimetrie e la pratica edilizia) senza incorrere in vizi logici o giuridici censurabili in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato dato atto, infine, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la censura mirava a contestare il merito dell'interpretazione della volontà testamentaria, non un reale vizio di motivazione nei limiti consentiti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile poiché prospettava una contraddittorietà/illogicità sostanzialmente diretta a riesaminare il merito della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione delle norme sull'interpretazione del testamento non era ammissibile perché la sentenza impugnata aveva applicato correttamente i criteri ermeneutici e la censura sollecitava una diversa lettura del testo testamentario.

  • artt. 1362-1365 c.c.

    Le norme ermeneutiche applicabili anche al testamento impongono di accertare l'effettiva volontà del testatore considerando congiuntamente elemento letterale ed elemento logico, con possibile uso di elementi extratestuali non incompatibili con la natura dell'atto.

  • art. 817 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la scala dovesse qualificarsi come pertinenza della porzione attribuita alla figlia; la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 818 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura pertinenziale della scala; la Corte ha invece confermato la lettura della corte di merito secondo cui il dato testamentario non attribuiva la proprietà esclusiva della scala.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di omesso esame di fatti storici decisivi è stato dichiarato inammissibile perché in realtà mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'interpretazione del testamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del testamento il giudice deve ricercare la volontà effettiva del testatore mediante una lettura coordinata del dato letterale e di quello logico-sistematico, potendo valorizzare anche elementi estrinseci compatibili con l'atto.
  • La ricostruzione della volontà testamentaria è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e conforme ai criteri legali di ermeneutica.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione delle regole interpretative o di omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del contenuto dell'atto.
  • Quando una disposizione testamentaria utilizza espressioni idonee a descrivere solo la funzione di accesso di un bene, senza una chiara attribuzione dominicale, non può presumersi la volontà di trasferire la proprietà esclusiva del bene strumentale se il contesto complessivo non lo conferma.
  • Se il giudice di merito adotta una delle interpretazioni plausibili dell'atto, non è sufficiente che la parte ricorrente prospetti un'interpretazione alternativa più favorevole per ottenere la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoProprietàImpugnazioni
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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