Cassazione Penale, Sentenza n. 12219/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, nel riesame, aveva confermato la gravità indiziaria e parte delle censure relative al capo 27 (art. 512-bis, intestazione fittizia per eludere misure di prevenzione) e aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e presidio elettronico per taluni capi. I motivi di ricorso contestano: 1) l'inesistenza della condotta e dell'elemento psicologico del reato di cui al capo 27 e la mancanza di prova/indizi gravi (richiamo a artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e art. 512-bis cod. pen.); 2) la mancata notifica dell'interdittiva antimafia (Prefettura Prot. n. 0117681 del 12/10/2022) che avrebbe escluso la conoscenza del provvedimento da parte di Gaietti; 3) l'erronea valutazione degli elementi intercettativi e documentali (si sostiene che Cardillo fosse il titolare effettivo e che la condotta di Gaietti fosse lecita o, comunque, priva del dolo di elusione); 4) violazione del principio di proporzionalità e dell'exhaustion della custodia cautelare come extrema ratio (art. 274 e 275 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i due ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la sopravvenuta sostituzione della misura cautelare detentiva con una non detentiva abbia reso in parte privo di interesse concreto alcuni profili relativi alla congruità della misura. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, confermando che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in relazione all'art. 512-bis e che, in sede di legittimità, non è consentita una revisione degli elementi di fatto o una rivalutazione del peso degli indizi: il sindacato è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità evidenti nella motivazione. Inoltre la Corte ha precisato che la mancata notifica dell'interdittiva non esclude automaticamente che l'indagato fosse a conoscenza della sua esistenza e che altri elementi investigativi potevano fondare il giudizio di probabilità richiesto per la misura cautelare.
Norme richiamate
Norma relativa all'intestazione fittizia di beni per eludere misure di prevenzione patrimoniale; la sentenza ricorda che il reato richiede il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione, ma in fase cautelare la valutazione si fonda sulla presenza di gravi indizi capaci di fondare una probabilità qualificata di responsabilità.
Disciplina la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione delle misure personali; la Corte ribadisce che in sede di legittimità il controllo è limitato a verificare che il provvedimento del riesame esponga ragioni giuridicamente significative e sia privo di illogicità evidenti.
Regole sulla valutazione della prova nel merito (precisione e concordanza degli indizi). La Corte chiarisce che i criteri più stringenti del giudizio di merito (art. 192, comma 2) non sono trasponibili integralmente alla fase cautelare.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure cautelari nonché il giudizio di pericolosità sociale; la Corte osserva che tali valutazioni appartengono al giudice di merito e al tribunale del riesame e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della motivazione.
art. 273, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Richiami procedurali sulle modalità di valutazione degli indizi nella cautela; la sentenza ribadisce la distinzione tra i requisiti probatori della fase cautelare e quelli del giudizio di merito.
artt. 84, 91 e 100 d.lgs. 159/2011
Norme del codice delle misure di prevenzione (interdittive antimafia). La pronuncia rileva l'esistenza dell'interdittiva alla Prefettura come elemento che giustifica il timore dell'indagato di accertamenti patrimoniali, anche quando la notifica formale al soggetto non sia stata eseguita.
Norma del codice di rito sul giudizio di merito (criterio della 'certezza processuale' e ragionevole dubbio); la Corte sottolinea che tale criterio non è estendibile alla fase cautelare.
artt. 110, 81 cpv., 353, comma 1 e 416‑bis.1 cod. pen.
Riferimenti normativi collegati ai capi di imputazione originari richiamati nel provvedimento di riesame; citati come indicazione dei reati e delle circostanze aggravanti considerate nel procedimento, ma non ricostruiti nei dettagli dalla Corte di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è principalmente di legittimità sulla motivazione: la Corte non può rivedere la valutazione del merito o il peso degli indizi, ma solo verificare che l'atto impugnato esponga ragioni giuridicamente significative e sia privo di illogicità evidenti.
- La nozione di "gravi indizi" in sede cautelare è meno stringente dei criteri probatori richiesti per la condanna; è sufficiente una qualifica di probabilità, fondata su elementi logici e rappresentativi che possano condurre, con ulteriori acquisizioni, alla prova piena.
- La mancata notifica di un provvedimento amministrativo o interdittivo non esclude automaticamente che l'interessato ne fosse a conoscenza; in sede cautelare la Corte valuta il complesso comportamentale e investigativo per desumere la consapevolezza o il 'fondato timore' dell'indagato.
- La sostituzione successiva di una misura detentiva con una non detentiva può rendere privi di interesse alcuni profili di impugnazione relativi alla congruità della misura originaria per difetto di attualità dell'interesse.
- Per azioni contestate come intestazione fittizia (art. 512‑bis) il dolo specifico di elusione è rilevante: in fase cautelare però non è necessario provare il dolo oltre ogni dubbio, bensì che sussista un quadro indiziario qualificato che renda verosimile tale finalità.
- Chi impugna deve indicare in modo preciso le parti della motivazione ritenute viziata: deduzioni meramente alternative o generiche che chiedono una diversa valutazione dei fatti rischiano l'inammissibilità.
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