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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13838/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La lite nasce da un precetto intimato da una banca, quale creditrice in forza di un mutuo fondiario, nei confronti di una società e della sua socia accomandataria. In primo grado le intimati proposero opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.: la società contestò la validità del mutuo, sostenendo che la somma erogata, pur formalmente destinata a finanziamento di opere edilizie, sarebbe stata in realtà impiegata dalla banca per estinguere un debito pregresso verso un terzo, con asserita nullità del contratto per illiceità o difetto di causa e, inoltre, dedusse la responsabilità precontrattuale della banca per ingiustificata interruzione delle trattative su un finanziamento più ampio, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La socia accomandataria eccepì invece l'inammissibilità della minaccia esecutiva per difetto di preventiva escussione della società. Il tribunale rigettò l'opposizione della società e accolse quella della socia; in appello la società propose gravame principale e la banca appello incidentale sulle spese. In Cassazione la socia ricorrente dedusse: 1) l'erronea mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale della banca per tardività rispetto al termine lungo; 2) l'ulteriore tardività dell'appello incidentale per deposito oltre il termine di comparizione, assumendo irrilevante il rinvio d'ufficio dell'udienza; 3) l'erroneità della compensazione parziale delle spese. La società ricorrente dedusse: 1) omessa considerazione della tempestività della produzione documentale di primo grado; 2) nullità del mutuo per carenza di causa/simulazione dell'operazione di credito fondiario; 3) erronea declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale della banca.

La decisione

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso della socia accomandataria, ritenendo tardivo l'appello incidentale della banca perché il termine per proporlo va calcolato con riferimento alla data dell'udienza indicata nell'atto di citazione in appello e non alla data del rinvio disposto ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.; cassata la sentenza sul punto, decide nel merito dichiarando inammissibile l'appello incidentale della banca, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione sulle spese tra banca e socia contenuta nella sentenza di primo grado. Il primo e il terzo motivo del ricorso della socia sono assorbiti. Il ricorso della società è dichiarato inammissibile: il primo motivo è generico e non consente di apprezzare la decisività dei documenti; il secondo motivo mira a una diversa ricostruzione dei fatti e a un riesame del materiale istruttorio, attività preclusa in cassazione; il terzo non censura in modo specifico la ratio della sentenza d'appello, che aveva escluso la violazione dei doveri di diligenza e buona fede della banca. La banca è condannata a rifondere le spese di legittimità alla socia ricorrente; la società è condannata a rifondere le spese alla banca ed è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplinando l'opposizione all'esecuzione, è il rimedio utilizzato per contestare il diritto della banca di procedere esecutivamente.

  • art. 327 c.p.c.

    il motivo che ne invocava la violazione è stato reputato fondato in relazione alla tardività dell'appello incidentale, ma la Corte ha poi precisato che il termine va calcolato rispetto all'udienza indicata nell'atto di appello.

  • art. 343 c.p.c.

    l'appello incidentale deve essere proposto nel termine previsto per la comparsa di risposta; nel caso concreto il deposito effettuato dopo il termine era tardivo.

  • art. 168-bis c.p.c.

    quarto comma; quinto comma

    il differimento dell'udienza disposto ai sensi del quarto comma non incide sul termine per l'appello incidentale; diverso è il caso del differimento d'ufficio ai sensi del quinto comma.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per contestare la compensazione parziale delle spese, ma il motivo è stato assorbito.

  • artt. 112 e 167 c.p.c.

    richiamati nel motivo sulla produzione documentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di specificità.

  • artt. 1362 e 1414 c.c.

    invocati per sostenere la simulazione/interpretazione del mutuo e la sua pretesa carenza di causa; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla simulazione del mutuo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame delle risultanze istruttorie.

  • art. 474 c.p.c.

    invocato nel motivo sulla validità del mutuo e sul titolo azionato, senza che la Corte vi attribuisca rilievo autonomo.

  • artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.

    richiamati per la pretesa responsabilità precontrattuale della banca; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse escluso in fatto la violazione dei doveri di diligenza e buona fede.

  • art. 127 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    invocato dalla società ricorrente in relazione al contratto di mutuo e alla condotta della banca, senza che il motivo superasse il vaglio di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il termine per proporre l'appello incidentale si computa con riferimento all'udienza indicata nell'atto introduttivo dell'impugnazione; il rinvio dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non sposta il dies a quo del termine per l'impugnazione incidentale, salvo diverse ipotesi espressamente previste.
  • In cassazione è inammissibile la censura che si limiti a richiamare genericamente documenti o emergenze istruttorie senza specificarne contenuto, localizzazione e decisività rispetto alla soluzione della lite.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove per sostenere una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito.
  • La doglianza di omesso esame o di erronea dichiarazione di inammissibilità deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito ha escluso in fatto la violazione dei doveri di buona fede o diligenza, la censura che presupponga l'opposto è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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