Cassazione Civile, Ordinanza n. 00708/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di contratto d'opera già esistente tra un'associazione culturale e un collaboratore. Quest'ultimo sosteneva di avere ricevuto un ulteriore incarico di realizzare l'adattamento musicale e metrico dei testi di un cartone animato canadese destinato alla trasmissione televisiva, commissionato dalla RAI all'associazione, e chiedeva il pagamento del compenso. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provati né il conferimento dell'incarico in via esclusiva né l'effettivo svolgimento dell'attività dedotta. La corte d'appello, invece, valorizzando le deposizioni testimoniali e alcuni elementi fattuali, aveva ritenuto provata la partecipazione del collaboratore al progetto e aveva liquidato il compenso in via equitativa, poiché non risultava provata una pattuizione specifica sulla misura del compenso. L'associazione ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione inesistente/apparente sull'esistenza del contratto di incarico; 2) motivazione apparente circa l'affermazione che il resistente avesse elaborato e adattato i testi; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte d'appello ritenuto provata la fonte del rapporto obbligatorio a carico del resistente; 4) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per aver desunto senza presupposti presuntivi la partecipazione all'adattamento e ignorato che l'attività sarebbe stata svolta da altra persona; 5) motivazione apparente sulla quantificazione del compenso; 6) violazione degli artt. 1709, 2225 e 1226 c.c. per la liquidazione equitativa del compenso senza applicare il criterio del risultato ottenuto e del lavoro necessario; 7) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del maggior danno riproposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse radicalmente viziata da motivazione apparente/perplessa e obiettivamente incomprensibile: non era comprensibile il percorso logico con cui la corte territoriale aveva ritenuto provati sia il conferimento del preteso incarico sia il suo effettivo espletamento, né il nesso tra gli elementi fattuali valorizzati e il thema decidendum/probandum. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La sentenza richiama la disciplina del requisito della motivazione della sentenza, affermando che il vizio denunciabile in cassazione è solo quello che si traduce in una anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
È il parametro processuale invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.
È richiamato come parametro per dedurre la violazione di norme sostanziali e processuali, tra cui gli artt. 2697, 2727, 2729, 1709, 2225, 1226 e 112 c.p.c.
È richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma i motivi relativi sono assorbiti dall'accoglimento dei primi due.
Viene invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa il conferimento dell'incarico e l'esecuzione dell'attività dedotta.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per censurare l'uso del ragionamento presuntivo ritenuto privo dei necessari presupposti.
Richiamato per contestare la presunzione semplice utilizzata dalla corte territoriale in assenza di un adeguato nesso logico tra fatti noti e fatto da provare.
È invocato nel motivo sulla quantificazione del compenso, in relazione al criterio del risultato e del lavoro necessario.
È invocato per sostenere che il compenso del prestatore d'opera dovesse essere determinato secondo i criteri legali previsti per l'opera svolta.
È richiamato con riferimento alla liquidazione equitativa del compenso.
È invocato per lamentare l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del maggior danno riproposta in appello.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 12 preleggi
È richiamato come criterio ermeneutico nella lettura della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
Viene richiamato per la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamata come legge di conversione del D.L. 83/2012.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
"minimo costituzionale"; "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico"; "motivazione apparente"; "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"
È richiamata per delimitare i casi in cui il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022
È richiamata in continuità con il principio del "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in cassazione è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente, la mancanza assoluta di motivi, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo formalmente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione, specie se manca un reale confronto con le prove e con i fatti decisivi della controversia.
- Quando il thema decidendum e il thema probandum riguardano il conferimento di uno specifico incarico e la sua esecuzione, la decisione deve spiegare in modo intellegibile quali elementi probatori conducano a ritenere provata la fonte del rapporto obbligatorio e l'effettivo svolgimento della prestazione.
- Non è sufficiente richiamare una serie di circostanze fattuali scollegate dal punto decisivo della lite: tra fatti valorizzati e conclusione raggiunta deve esistere un nesso logico effettivo e verificabile.
- Se l'accoglimento di un motivo attiene a un vizio radicale della motivazione che travolge l'intero percorso argomentativo della sentenza, gli ulteriori motivi che presuppongono la validità della decisione impugnata possono restare assorbiti.
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