Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 418/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002 (istanza di ammissione al gratuito patrocinio contenente dichiarazione mendace sul reddito familiare) deducendo: 1) carenza dell'elemento soggettivo per errore scusabile (art. 47 c.p.), in quanto avrebbe indicato per errore i redditi del padre ritenuto non convivente o non rilevante; 2) violazione dell'art. 6 CEDU e mancata acquisizione di prova decisiva per la mancata ammissione della prova testimoniale; 3) errata esclusione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131 c.p.) e infondatezza dell'aggravante per aver ottenuto l'ammissione al patrocinio. In subordine chiedeva l'annullamento con rinvio ai fini del riconoscimento della tenuità (art. 132 bis c.p.) e ribadiva la necessità della rinnovazione istruttoria per dimostrare la diversa situazione abitativa e reddituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia sostanzialmente riprodotto in cassazione le stesse censure già svolte in appello senza proporre autonoma e specifica confutazione della motivazione della Corte territoriale. Sulla questione di merito la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: gli accertamenti presso l'Anagrafe Tributaria e la deposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate hanno dimostrato che il padre aveva percepito redditi rilevanti (circa €20.800 per il 2012) e che l'omissione nella dichiarazione era radicalmente falsa. La Corte ha escluso che sussistesse un errore scusabile rilevante ai sensi dell'art. 47 c.p., richiamando l'orientamento secondo cui l'errore relativo alla nozione di reddito per il patrocinio è, di norma, inescusabile salvo casi in cui l'istante sia stato tratto in inganno da documenti fiscali pubblici non attinenti alla persona del dichiarante. Ha inoltre ritenuto legittima la mancata ammissione della prova testimoniale e la mancata rinnovazione del dibattimento, in quanto non indispensabili per decidere. La Corte ha confermato la natura di reato di pura condotta dell'art. 95 D.P.R. 115/2002 e l'opportunità di considerare l'ottenimento dell'ammissione al patrocinio come aggravante anche se non vi sono stati esborsi concreti da parte dello Stato. Ha infine respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e a una sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 115/2002

    Norma che sanziona le false dichiarazioni nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nella giurisprudenza è considerata figura speciale del falso ideologico (art. 483 c.p.) e reato di pura condotta, il cui perfezionamento non dipende dall'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto. La Corte ha ritenuto che il dolo non sia escluso per la mera mancanza di un vantaggio economico concreto.

  • art. 76 co. 3 D.P.R. 115/2002

    Disciplina le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio e chiarisce che nella nozione di reddito sono comprese anche risorse esenti o soggette a ritenuta; la Corte ha ritenuto che tutte le voci di reddito rilevanti debbano essere indicate e che l'omissione di redditi familiari significativi integri un elemento sintomatico del dolo.

  • art. 47 cod. pen.

    Disciplina l'errore sul fatto (esonero dal dolo quando l'errore è scusabile). La Corte ha affermato che l'errore relativo alla nozione di reddito ai fini del patrocinio è, di regola, inescusabile, salvo ipotesi limitate (es. essere tratti in inganno da documenti fiscali della P.A. o di terzi non riguardanti il dichiarante).

  • art. 131 cod. pen.

    Causa di non punibilità per la tenuità del fatto; richiede valutazione complessiva delle circostanze. La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per riconoscerla nel caso concreto, anche in ragione della lesione dell'attività giudiziaria e delle conseguenze per lo Stato.

  • art. 483 cod. pen.

    Falso ideologico commesso da privato in atto pubblico; l'art. 95 D.P.R. è una fattispecie speciale riconducibile a tale categoria secondo la Corte.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Il ricorrente invocava la violazione; la Corte ha precisato che la deduzione di violazioni CEDU o costituzionali non integra un motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e, se del caso, può essere sollevata tramite questione di legittimità costituzionale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione del dibattimento; la Corte ha ricordato la natura eccezionale di tale mezzo istruttorio: può essere disposta solo se indispensabile per decidere; il rigetto può essere motivato anche implicitamente quando gli atti sono sufficienti.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede uno dei casi di inammissibilità del ricorso per cassazione (motivazione generica/aspecificità); la Corte ha applicato questo principio ritenendo il motivo non specifico perché riproduceva ragioni già esaminate e respinte in appello.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che la mera deduzione di violazioni della CEDU non rientra tra i motivi di cassazione e va valutata con altra procedura (es. questione di legittimità costituzionale).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile e la possibilità di sanzioni pecuniarie; la Corte ha applicato tali conseguenze per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente riproporre in termini generici censure di fatto già esaminate e respinte in appello: il motivo deve essere specifico e dotato di autonoma argomentazione giuridica.
  • Le doglianze relative a presunte violazioni della CEDU o della Costituzione, in mancanza di un quadro che rientri nei casi di legittimità previsti dal codice, vanno trattate con le opportune vie (es.: questione di legittimità costituzionale) e non come semplici motivi di cassazione.
  • Gli accertamenti cartolari presso l'Anagrafe Tributaria e le deposizioni degli uffici pubblici costituiscono prova piena e possono legittimare la condanna quando dimostrano la percezione di redditi familiari significativi.
  • L'errore sulla nozione di reddito ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio è di regola inescusabile, salvo casi rari e ben motivati in cui l'istante sia stato tratto in inganno da documenti ufficiali non attinenti alla sua persona.
  • La rinnovazione del dibattimento (art. 603 c.p.p.) è uno strumento eccezionale: va richiesta e valutata solo quando la nuova prova sia indispensabile per il giudizio e non possa essere valutata con gli atti acquisiti.
  • L'ottenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio, anche se non ha determinato esborsi concreti, può costituire aggravante perché concretizza l'indebito riconoscimento del beneficio.
  • La causa di non punibilità per tenuità richiede valutazione complessiva e non è automatica; elementi come la lesione dell'attività giudiziaria o la gravità dell'omissione possono escluderla.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.