Cassazione Penale, Ordinanza n. 13081/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. Avverso tale sentenza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. In particolare, il ricorso contestava la mancata concessione della mitigazione sanzionatoria, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso le attenuanti in ragione dell'assenza di elementi positivi, della confessione non piena e della mancata prova del versamento di euro 2.000,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulle attenuanti generiche era non specifica e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di appello. La Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando l'assenza di elementi positivi, la confessione solo parziale e la mancata prova del versamento della somma di euro 2.000,00; tale valutazione è stata ritenuta conforme ai principi in materia di concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma aggravatrice richiamata nella contestazione del reato in materia di stupefacenti.
Le attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; in assenza di tali elementi il diniego è motivabile in modo non censurabile in cassazione se la motivazione è congrua.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
Rileva ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza generica o apodittica è inammissibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi a sostegno di un trattamento di favore e tale valutazione sia sorretta da motivazione congrua.
- La confessione non piena, unitamente alla mancata prova di circostanze allegate a favore dell'imputato, può essere valorizzata per escludere la concessione delle attenuanti generiche.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende segue ex lege, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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