Cassazione Penale, Sentenza n. 32709/2024 del 20/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 27/03/2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per vari reati di stupefacenti e aveva mantenuto la contestazione dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: (i) insufficienza e carenza di motivazione e violazione di legge quanto ai gravi indizi relativi al capo n. 8 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), sostenendo che Peritore fosse un pusher autonomo e non parte di un sodalizio organizzato; ha evidenziato elementi quali rapporti diretti con fornitori, provvigioni guadagnate da terzi e contatti che non dimostrerebbero "affectio societatis"; (ii) violazione di legge e mancata motivazione riguardo alle esigenze cautelari, lamentando l'assenza di una richiesta del pubblico ministero che esplicitasse specificamente le esigenze cautelari nei suoi confronti. Sono stati depositati motivi aggiunti che ampliavano la censura sulla struttura organizzativa e sulla qualificazione dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per violazione dell'art. 585, comma 4, c.p.p., ritenendoli non riconducibili ai punti già censurati nel ricorso principale. Ha invece accolto il primo motivo principale, ritenendolo fondato e assorbente: la sentenza impugnata non ha indicato elementi idonei a integrare indizi gravi, precisi e concordanti circa la partecipazione di Peritore all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. La Corte ha osservato che la mera partecipazione a più reati-fine o rapporti diretti con altri sodali (acquisti tramite terzi, scambi telefonici relativi a singole cessioni, provvigioni) non è sufficiente per dimostrare l'inserimento in una struttura organizzata; mancavano elementi di interazione stabile, divisione di ruoli e gerarchia tipici del reato associativo. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio, con istruzioni a valutare se Peritore abbia operato come componente di una struttura organizzata o in autonomia/ in concorso per singoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Non è stata decisa in via definitiva la questione delle esigenze cautelari, che potrà essere nuovamente esaminata dal giudice del riesame sul nuovo quadro istruttorio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La Corte ricorda che per integrare il reato associativo occorrono indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino l'esistenza di una struttura organizzata con forme di interazione stabili tra i partecipi; la semplice commissione di più reati-fine o rapporti contrattuali/occasionali tra soggetti non è di per sé sufficiente
d.P.R. n. 309/1990, art. 73 (reati di traffico di stupefacenti)
I singoli reati-fine ex art. 73 possono essere commessi anche in concorso, ma la loro esistenza non prova di per sé l'appartenenza ad un'associazione per delinquere; va valutata la natura dei rapporti e l'esistenza di una struttura organizzativa
codice penale, art. 416-bis (aggravante/associazione mafiosa)
Citata in relazione alla qualificazione aggravante; la Corte evidenzia che l'accertamento di fenomeni associativi richiede prova di struttura organizzata e ruoli, non deducibile da semplici contatti o operazioni commerciali
codice di procedura penale, art. 173 disp. att. (sintesi dei motivi di cassazione)
Richiesto il rispetto delle regole di sintesi nella formulazione dei motivi di cassazione; i motivi di ricorso sono stati presentati conformemente ma i motivi aggiunti sono stati scrutinati alla luce dei limiti previsti
codice di procedura penale, art. 585, comma 4 (motivi aggiunti)
I motivi aggiunti sono ammessi solo se collegabili ai motivi principali come mero sviluppo o migliore esposizione; non è consentito con essi ampliare il petitum introducendo nuove censure non tempestive: per questo la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti
codice di procedura penale, art. 309, comma 7 (rinvio per nuovo giudizio)
La Corte dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente affinché riesamini la posizione del ricorrente alla luce delle osservazioni della Cassazione
Massime di principio
- La mera partecipazione a più reati-fine o rapporti di affari ripetuti tra soggetti non è sufficiente a dimostrare l'appartenenza a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: è necessario dimostrare la "struttura organizzata" (ruoli, divisione dei compiti, gerarchia, processi decisionali comuni, stabile interazione fra i membri).
- Elementi indicativi dell'appartenenza a un sodalizio includono: istruzioni o decisioni prese da soggetti con ruolo di vertice, partecipazione a una catena di approvvigionamento organizzata, ripartizione sistematica di compiti e profitti, e comunicazioni che dimostrino coordinamento continuativo, non semplici trattative o accordi occasionali.
- Relazioni economiche come provvigioni, garanzie su debiti o contatti di mediazione possono anche indicare scambi commerciali indipendenti e non necessariamente l'appartenenza a un'associazione: va valutata la natura e la stabilità del rapporto.
- In sede di impugnazione, i motivi aggiunti in Cassazione devono ricollegarsi strettamente ai motivi principali; non è permesso ampliare il "petitum" con censure nuove e sostanzialmente differenti.
- Quanto alle misure cautelari, per resistere all'applicazione della custodia cautelare è utile contestare la mancanza di specifiche esigenze cautelari dimostrate dal pubblico ministero e chiedere una valutazione concreta delle alternative meno afflittive; tuttavia la Corte di Cassazione può decidere di annullare e rinviare per un nuovo esame se ritiene carente la prova degli elementi essenziali del reato contestato.
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