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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1070/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del 06/06/2024 con cui la Corte d'appello di Torino, pur revocando la misura della sorveglianza speciale, ha confermato la confisca preventiva dell'autovettura Fiat 500X intestata a Daniela Scrigna, ritenendo che il bene fosse nella disponibilità del ricorrente e fosse stato acquistato con proventi di origine ingiustificata nel periodo di manifestazione della sua pericolosità connessa a presunta appartenenza a un'associazione di 'ndrangheta. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 e censura la motivazione come mera apparenza, lamentando che i giudici di merito hanno fatto riferimento a elementi già oggetto di un procedimento penale da cui era risultato un giudicato di assoluzione senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni di tale assoluzione e senza spiegare compiutamente in che modo le condotte contestate avrebbero contribuito all'attività associativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato che il ricorrente aveva interesse a impugnare la conferma della confisca e che in sede di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile limitatamente alle violazioni di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente. Ha rilevato che la motivazione del decreto impugnato è apparente: i giudici di merito non hanno adeguatamente documentato e spiegato i fatti e i collegamenti dedotti (si evocano incontri e conversazioni sui "documenti" senza chiarirne il significato o il nesso funzionale all'associazione), né hanno efficacemente trattato il rilievo dell'assoluzione penale. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 24

    art. 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma invocata per la confisca preventiva del bene; il tribunale deve accertare collegamento del bene con proventi di origine illecita e la relazione temporale con il periodo di manifestazione della pericolosità del proposto

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 4

    art. 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Riferimento ai presupposti della misura di prevenzione e alla pericolosità sociale; il ricorrente ha dedotto violazione per errata determinazione della perimetrazione temporale della pericolosità

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 10 comma 3 e 27 comma 2

    art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Stabiliscono i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione, consentendo l'impugnazione per violazione di legge e la censura della motivazione inesistente o meramente apparente

  • codice penale - art. 416-bis

    Riferimento al reato associativo di mafia; il testo segnala che la medesima vicenda era stata esaminata in sede penale con assoluzione del ricorrente

  • codice di procedura penale - art. 125 comma 3

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con le norme del codice antimafia per l'obbligo motivazionale del giudice che adotta il decreto di prevenzione

  • codice di procedura penale - art. 606 comma 1 lett. e

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita i motivi deducibili in cassazione nella fase penale ordinaria; nel procedimento di prevenzione la Cassazione può però censurare la motivazione inesistente o meramente apparente come vizio di legge

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca richiede che sia provato il collegamento del bene con proventi illeciti e che detta relazione sia valutata rispetto al periodo in cui si manifestava la pericolosità dell'interessato.
  • Il giudice di prevenzione può valutare fatti già esaminati in sede penale anche in modo diverso, ma deve motivare in modo chiaro, specifico e coerente: argomentazioni generiche, apodittiche o slegate dalle risultanze sono viziate e possono determinare l'annullamento.
  • Una sentenza penale di assoluzione non impedisce automaticamente la valutazione diversa nel procedimento di prevenzione, ma impone al giudice di spiegare puntualmente in che modo fatti materiali diversi o nuove valutazioni giustificano una diversa conclusione.
  • In Cassazione, nel procedimento di prevenzione, non è normalmente consentito un sindacato libero della motivazione; tuttavia la mancanza totale di motivazione o la sua mera apparenza sono censurabili come violazione di legge.
  • Chi vede confermata una statuizione patrimoniale sfavorevole (es. confisca) ha interesse a impugnare anche se una misura personale è stata revocata: l'interesse alla rimozione del vincolo patrimoniale è autonomo.
  • In caso di motivazione insufficiente il rimedio pratico della Corte di Cassazione è l'annullamento del provvedimento con rinvio per un nuovo giudizio, affinché la Corte di merito affronti e chiarisca gli elementi contestati

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