Cassazione Civile, Ordinanza n. 23349/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a II.DD. e IVA per l'anno d'imposta 2007, emessa in riscossione provvisoria ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 sulla base di una precedente sentenza di appello che aveva confermato un avviso di accertamento nei confronti di una società di capitali ormai cancellata dal registro delle imprese, con coinvolgimento di un ex liquidatore/ex socio e di un socio. Nel giudizio sull'intimazione il giudice d'appello ha accolto solo in parte l'impugnazione del contribuente, confermando le imposte ma annullando le sanzioni, ritenendo che l'estinzione della società comportasse l'intrasmissibilità delle sanzioni ai soci e al liquidatore. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 e sostenendo che la CTR non avrebbe potuto pronunciarsi sulla responsabilità solidale dei soci e sull'intrasmissibilità delle sanzioni, perché la questione era già stata definita in un separato giudizio di merito, poi consolidatosi in giudicato, favorevole all'Ufficio e comprensivo anche delle sanzioni. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità per asserita conformità alla giurisprudenza, per pretesa rivalutazione del fatto e per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione respinge le eccezioni di inammissibilità del controricorrente e accoglie il ricorso dell'Agenzia. Ritiene che il motivo non miri a rivalutare il merito sulla trasmissibilità delle sanzioni, ma a censurare la decisione d'appello per avere esaminato una questione di merito preclusa nel presente giudizio, poiché già definita a monte con sentenza divenuta definitiva. Poiché il giudizio a valle riguardava soltanto l'intimazione di pagamento ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, il giudice non poteva rimettere in discussione profili come l'intrasmissibilità delle sanzioni ai soci. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per la decisione nei limiti indicati e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo per dedurre la violazione di legge.
l'eccezione di inammissibilità è ritenuta infondata perché il ricorso non si limita a contrastare un orientamento consolidato, ma denuncia un errore processuale della sentenza impugnata.
l'eccezione di difetto di autosufficienza viene respinta perché il ricorso indica compiutamente i fatti e gli atti rilevanti.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
l'intimazione di pagamento è atto di riscossione provvisoria fondato su una sentenza non definitiva; nel giudizio relativo a tale atto non possono essere rimesse in discussione questioni di merito già decise con sentenza passata in giudicato.
il giudicato formatosi sulla precedente decisione di merito preclude la riedizione del tema della debenza di tributi e sanzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto un atto di riscossione emesso in esecuzione provvisoria di una sentenza tributaria, il controllo del giudice è limitato ai vizi propri dell'atto e non può estendersi a questioni di merito già definite con giudicato.
- Quando una precedente sentenza sul merito delle pretese fiscali è divenuta definitiva, il giudice successivo non può rimettere in discussione profili come la debenza delle sanzioni o la loro trasmissibilità ai soci, perché tali questioni sono coperte dal giudicato.
- Un ricorso per cassazione è specifico e autosufficiente se individua con precisione l'atto impugnato, il titolo della riscossione provvisoria e la precedente decisione di merito da cui deriva la preclusione dedotta.
- Le eccezioni di inammissibilità fondate su asserita conformità alla giurisprudenza, su pretesa rivalutazione del fatto o su difetto di autosufficienza devono essere respinte quando il motivo denunci in realtà una violazione del perimetro cognitivo del giudice del processo successivo.
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