Cassazione Civile, Ordinanza n. 41539/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del proprietario di tre immobili ubicati nel Comune di Roma, di un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva disposto la riclassificazione e rivalutazione della rendita catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, con riferimento alla microzona "20 Salario Trieste". La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando l’annullamento dell’atto per difetto di motivazione, ritenendo non specificati in concreto gli elementi fattuali che avevano giustificato il nuovo classamento. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione della normativa catastale e dei principi generali sulla motivazione degli atti catastali, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il provvedimento era sufficientemente motivato alla luce del significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona e dei provvedimenti amministrativi presupposti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di revisione del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non è sufficiente un richiamo generico allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona o ai provvedimenti amministrativi presupposti, ma occorre una motivazione rigorosa, completa e specifica, idonea a indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Poiché la CTR si era conformata a tali principi, rilevando la genericità della motivazione dell’atto, il ricorso è stato rigettato. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
La revisione del classamento per microzone richiede che l’atto sia sorretto da una motivazione specifica e concreta, non bastando il mero riferimento a un divario tra valori di mercato e catastali.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scalfire il principio secondo cui l’atto catastale deve essere motivato in modo rigoroso e specifico.
Norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge dedotta con il ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8
Indicato quale parametro per individuare gli elementi che incidono sul classamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale per microzone, l’atto impositivo deve contenere una motivazione completa, specifica e razionale, tale da consentire al contribuente di comprendere e contestare le ragioni concrete del nuovo classamento.
- Il mero richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, o ai provvedimenti amministrativi che hanno avviato la revisione, non è sufficiente se non sono indicati gli elementi fattuali specifici che incidono sulla singola unità immobiliare.
- La motivazione del riclassamento deve esplicitare, in relazione alla singola unità, gli elementi di qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie che giustificano il diverso classamento.
- Quando il giudice di merito accerta la genericità della motivazione dell’atto di riclassamento in conformità ai principi di legittimità, il ricorso per cassazione che censuri tale valutazione è infondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41513/2021 del 27/12/2021
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41514/2021 del 27/12/2021
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41515/2021 del 27/12/2021
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41516/2021 del 27/12/2021
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41518/2021 del 27/12/2021
- ordinanza_civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41519/2021 del 27/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →