Cassazione Civile, Ordinanza n. 16729/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero trattenuto)
La controversia
Il giudice di pace aveva convalidato la proroga del trattenimento disposta dal questore presso il CPR di Caltanissetta. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendone la nullità per violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il giudice di pace avesse disposto la proroga senza dare alcuna motivazione sulle deduzioni formulate con memorie depositate in udienza e limitandosi a richiamare i presupposti normativi del trattenimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il provvedimento di proroga del trattenimento non era motivato, neppure in forma succinta. Ha affermato che il semplice richiamo ai presupposti dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 non è sufficiente a integrare la motivazione richiesta. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato senza rinvio. Quanto alle spese, non è stata fatta regolazione nel dispositivo, poiché la parte ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nei rapporti con un'amministrazione statale soccombente, le spese devono essere liquidate dal giudice del procedimento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per denunciare la nullità del provvedimento impugnato per violazione di norme di diritto sostanziale e costituzionale.
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
la proroga del trattenimento deve essere sorretta da adeguata motivazione; il mero richiamo ai presupposti legali non basta.
art. 13 Cost.
richiamato a tutela della libertà personale, quale parametro violato da un provvedimento restrittivo non adeguatamente motivato.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro una amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore sono liquidati dal giudice del procedimento su istanza dell'interessato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, nel caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'amministrazione statale.
Massime di principio
- Il provvedimento che dispone o proroga il trattenimento dello straniero deve contenere una motivazione effettiva, sia pure sintetica; non è sufficiente un richiamo apodittico ai presupposti di legge.
- In materia di restrizioni della libertà personale, il controllo giudiziale richiede una verifica concreta delle ragioni della misura e delle deduzioni difensive della parte interessata.
- Quando il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di proroga del trattenimento è accolto per difetto di motivazione, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio se non residuano questioni da riesaminare.
- Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, se la parte ammessa risulta vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato di cui all'art. 133 dello stesso decreto.
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