Cassazione Penale, Sentenza n. 22065/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la riforma della sentenza di primo grado con cui la Corte d'appello ha riqualificato il fatto da furto aggravato a ricettazione (come originariamente contestato), deducendo violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e pregiudizio del diritto di difesa per mancata specificazione della condotta di acquisto/recezione della carta bancoposta; contestano inoltre il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita della carta), sostenendo che non risulterebbe come e da chi avessero appreso che la carta fosse provento di furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la riqualificazione non abbia violato il principio di correlazione perché il capo di imputazione conteneva gli elementi essenziali (numero della carta, conto corrente, titolare, luogo/tempo del delitto presupposto e persona offesa) idonei a porre gli imputati in condizione di difendersi. Quanto all'elemento soggettivo della ricettazione, la Cassazione ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato elementi indiziari (uso immediato della carta dopo il furto, prelievi e acquisti, mancata indicazione da parte degli imputati della provenienza) per inferire la consapevolezza dell'illiceità. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; la rinnovata qualificazione come ricettazione e la pena confermata in appello sono state ritenute corrette.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La norma è stata interpretata nel senso che l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) può essere provato anche con elementi indiziari, inclusa l'omessa indicazione da parte del possessore della provenienza; l'uso immediato dell'oggetto provento di reato costituisce elemento indiziario rilevante.
art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (indebito utilizzo di carta)
Norma richiamata per l'accusa di indebito utilizzo della carta bancoposta; non posta in discussione dalla Cassazione nella decisione sulla riqualificazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Articolo invocato dai ricorrenti per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha usato lo stesso riferimento per motivare l'inammissibilità e la manifestata infondatezza delle doglianze.
Richiamate dai ricorrenti nella censura sulla motivazione e sulla correttezza dell'inquadramento giuridico; la Corte ha ritenuto che l'imputazione e la motivazione fossero sufficientemente specifiche e conformi agli oneri probatori previsti.
art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)
Invocato dai ricorrenti per sostenere compressione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché l'imputazione conteneva gli elementi essenziali e perché la riqualificazione può essere censurata in cassazione, garantendo il contraddittorio.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto tra furto e ricettazione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se il capo di imputazione contiene gli elementi essenziali tali da permettere all'imputato di organizzare la propria difesa (oggetto, identità del titolare, luogo/tempo del delitto presupposto, ecc.).
- L'elemento soggettivo della ricettazione (consapevolezza della provenienza illecita) può essere provato anche con elementi indiretti o indiziari: uso immediato dell'oggetto provento del reato, prelievi/acquisti subito dopo il furto e mancata giustificazione da parte dell'imputato sono elementi rilevanti per inferire la coscienza dell'illiceità.
- L'imputazione non deve contenere una ricostruzione estremamente dettagliata di tutte le modalità di acquisizione dell'oggetto quando gli elementi essenziali sono indicati; molte circostanze della ricezione/acquisto sono spesso ignote e non obbligatorie nell'atto di accusa.
- Critiche generiche al difetto di motivazione sono spesso inammissibili: il ricorso deve formulare censure specifiche e puntuali rispetto ai passaggi motivazionali contestati.
- In caso di disaccordo sulla riqualificazione in appello, l'imputato è esperitamente tutelato anche in cassazione: la diversa qualificazione può essere contestata con motivi di legittimità che investono la correttezza giuridica e la motivazione della sentenza.
Testo integrale
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