Cassazione Penale, Sentenza n. 17837/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gulluni proponeva ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la pronuncia di questa Corte che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria (10.12.2019). Il motivo dedotto è l'omessa dichiarazione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione: il ricorrente sosteneva un errore percettivo del Collegio nella individuazione del termine di prescrizione, evidenziando che posizioni analoghe di altri coimputati avevano dato luogo alla declaratoria di prescrizione mentre la sua no, per cui vi sarebbe stata una svista o un equivoco percettivo che ha condizionato la decisione della Cassazione.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato i presupposti dell'art. 625-bis (errore percettivo, carattere decisivo dell'errore, esclusione degli errori di diritto o di valutazione). Ha ritenuto la deduzione del ricorrente generica e priva della compiuta rappresentazione della sequela procedimentale necessaria a dimostrare la maturazione del termine di prescrizione. Inoltre la Corte ha evidenziato che la posizione del Gulluni era invece compiutamente esaminata dalla pronuncia impugnata, che aveva correttamente applicato il principio sulla rilevanza della recidiva reiterata e specifica (art. 99, comma 4 c.p.) ai fini del calcolo del termine-base di prescrizione e della sua eventuale proroga in presenza di atti interruttivi. La Corte ha quindi ritenuto che non si trattasse di un errore percettivo emendabile ma di una valutazione giuridica e fattuale non sindacabile con il rimedio straordinario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: può correggere solo errori percettivi (svista o equivoco) di carattere decisivo; esclude errori di diritto e valutazioni giuridiche o di fatto che non risultino da mera impercettibilità.
art. 12, comma 5, e art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norme richiamate come base dell'imputazione contestata al capo 16 (norme del testo unico immigrazione) per le quali il ricorrente era stato ritenuto responsabile; non oggetto di modifica dalla presente decisione.
Richiamato nella comparazione (capo 9) rispetto ad altri capi di imputazione; la Corte segnala che quel capo non è identico al capo 16 contestato a Gulluni, quindi la comparazione invocata dal ricorrente è generica e inattendibile.
Rilevanza della recidiva reiterata e specifica come circostanza aggravante ad effetto speciale: incide sia sul calcolo del termine-base di prescrizione (art. 157) sia sulla misura della proroga del termine in presenza di atti interruttivi (art. 161). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale principio al caso di Gulluni.
art. 157, comma secondo, cod. pen.
Indicato come norma che disciplina il computo del termine-base di prescrizione; la Corte ha richiamato che la recidiva qualificata incide sul calcolo del termine-base.
art. 161, comma secondo, cod. pen.
Norma che disciplina la proroga massima eseguibile del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha richiamato che la recidiva reiterata specifica incide anche su tale proroga.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi (svista o equivoco) che abbiano carattere decisivo sull'esito: non può essere usato per contestare valutazioni giuridiche o fattuali che costituiscano percorsi decisori alternativi.
- In materia di prescrizione, il ricorrente che invoca l'errore di fatto deve fornire una rappresentazione analitica e completa della sequela procedimentale (atti interruttivi, calcolo dei termini, condizioni aggravanti) per dimostrare la maturazione del termine; deduzioni generiche o confronti non documentati con altri imputati sono insufficienti.
- La comparazione con posizioni di altri coimputati giunta a dichiarazione di prescrizione non è di per sé sufficiente: occorre dimostrare l'identità fattuale e normativa delle posizioni e che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare la posizione del ricorrente per mero errore percettivo.
- La valutazione della rilevanza della recidiva reiterata e specifica (art. 99, comma 4) ai fini della determinazione del termine di prescrizione e della sua proroga configura una scelta di diritto/fatto non sindacabile con il rimedio straordinario se emerge come percorso decisionale motivato.
- Gli errori di interpretazione della legge, gli errori valutativi e le questioni che richiedono una valutazione giuridica autonoma devono essere impugnate con i rimedi ordinari (es.: impugnazioni in sede di legittimità, ecc.), non con il ricorso per errore di fatto.
- Per aumentare le chance di successo in situazioni simili, il ricorrente deve: 1) descrivere con precisione le imputazioni proprie e quelle degli altri coimputati; 2) produrre o indicare la sequenza degli atti interruttivi e i calcoli temporali; 3) dimostrare che l'unica spiegazione della decisione impugnata è una svista o un equivoco percettivo, non una diversa valutazione giuridica.
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