Cassazione Civile, Ordinanza n. 36413/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare conclusa nel 2002 tra le parti. Nel 2005, a seguito del fermo alla frontiera svizzera e della perquisizione personale del resistente, questi dichiarava alla Guardia di Finanza che una somma in contanti rinvenuta presso di lui costituiva la parte "in nero" del prezzo della compravendita. Su tale dichiarazione si fondava poi un accertamento fiscale nei confronti dei ricorrenti, poi venuto meno per decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. I ricorrenti hanno quindi convenuto in giudizio il dichiarante chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lesione dell'onore e della reputazione, sostenendo che le dichiarazioni fossero false e calunniose. In cassazione hanno dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello posto a loro carico la prova della falsità delle dichiarazioni; violazione degli artt. 2730, 1417 e 2722 c.c. per avere ritenuto non provata la falsità nonostante il testo contrattuale e per avere valorizzato presunzioni sulla simulazione; violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2 Cost. per avere ritenuto necessario il dolo anziché la colpa; ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto che dovessero attivarsi per la rogatoria internazionale; violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2 Cost. per avere escluso la lesività dell'espressione "pagamento in nero".
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale non integrano diffamazione per difetto della comunicazione con più persone, ma possono dar luogo a responsabilità civile ex art. 2043 c.c. solo se siano calunniose, cioè rese con consapevolezza della falsità. Ha confermato che l'onere di provare la falsità delle dichiarazioni e il dolo del dichiarante gravava sui ricorrenti e che tale prova non era stata offerta. Ha inoltre precisato che la quietanza contenuta nel contratto non esclude la possibilità di un prezzo ulteriore non dichiarato e che non era decisivo stabilire se tale differenza fosse stata pagata con assegno o in contanti. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere di provare la falsità delle dichiarazioni e, nella sostanza, la loro natura calunniosa grava su chi agisce per il risarcimento del danno; non grava sull'attore la prova contraria di una simulazione contrattuale.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte ne esclude l'utilità decisiva ai fini della prova della falsità delle dichiarazioni contestate.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte osserva che la prova della simulazione non era il thema probandum dell'azione risarcitoria.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non accoglie la tesi secondo cui la prova presuntiva della simulazione fosse preclusa o comunque decisiva nel giudizio risarcitorio.
Le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale possono fondare responsabilità aquiliana solo se integrano una condotta calunniosa, ossia se volte ad attribuire un reato a terzi nella consapevolezza della loro falsità.
art. 2 Cost.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della lesione di onore e reputazione, ma non incide sulla conclusione della Corte circa la mancata prova dell'illecito.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione dell'espressione 'pagamento in nero'; la Corte ritiene comunque non provata la falsità della dichiarazione contestata.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da una parte a un pubblico ufficiale, in assenza del requisito della comunicazione a più persone, non sono di per sé qualificabili come diffamazione; possono però dar luogo a responsabilità civile quando, per il loro contenuto accusatorio, siano idonee a integrare una falsa imputazione di reato.
- In un'azione risarcitoria fondata sull'assunto che una dichiarazione sia calunniosa, l'attore deve provare non solo il contenuto e la portata offensiva della dichiarazione, ma anche la sua falsità e la consapevolezza di tale falsità in capo al dichiarante.
- L'onere probatorio del danneggiato non si sposta sulla controparte per dimostrare la veridicità di una diversa ricostruzione dei fatti: il tema centrale resta la prova dell'illecito allegato.
- La quietanza contenuta in un contratto, attestando il pagamento del prezzo ivi indicato, non esclude da sola che tra le parti sia stato pattuito e corrisposto un importo ulteriore in una sede diversa da quella documentata.
- Ai fini della responsabilità aquiliana per denuncia o dichiarazione calunniosa, non è decisivo il mezzo materiale con cui l'eventuale differenza di prezzo sia stata corrisposta, ma la prova della falsità dell'addebito mosso al terzo.
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