Cassazione Civile, Ordinanza n. 06760/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto un immobile detenuto da una azienda sanitaria sin dal 2005. La proprietaria sosteneva che il contratto e le successive trattative per un nuovo contratto fossero stati illegittimamente risolti/interrotti dalla conduttrice; la conduttrice, invece, contestava la decisione di merito che aveva ritenuto illegittima la risoluzione e ravvisato una responsabilità precontrattuale per l'interruzione delle trattative, con condanna al risarcimento dei danni liquidati in CTU. Nel ricorso principale la conduttrice deduceva, in sintesi, violazioni in tema di interpretazione del contratto e di risoluzione per inadempimento: assumeva che il locatore avesse garantito l'agibilità e la regolarità urbanistico-edilizia del bene, che l'inagibilità/irregolarità fosse causa grave di inadempimento o comunque impeditiva dell'agibilità, che la clausola contrattuale sulla possibilità di recesso per mancato rilascio delle autorizzazioni confermasse tale lettura, e che la mancata consegna delle chiavi integrasse un ulteriore grave inadempimento; inoltre contestava la responsabilità precontrattuale e la quantificazione dei danni. Nel ricorso incidentale la società proprietaria lamentava, tra l'altro, il mancato accoglimento della domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per la conclusione del nuovo contratto di locazione, oltre a censure sulla liquidazione di specifiche voci di danno e su asseriti vizi motivazionali e di ultrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha rilevato, per il ricorso principale, una esposizione dei fatti di causa e del processo carente e non idonea a soddisfare l'art. 366, n. 3, c.p.c., oltre alla mancata individuazione chiara delle rationes decidendi della sentenza impugnata e alla sostanziale riproposizione delle tesi di merito senza specifica critica della decisione. Ha ritenuto inoltre generiche o non pertinenti le censure sull'interpretazione del contratto, sull'inagibilità e sulla mancata consegna delle chiavi, nonché quelle sulla pretesa omessa pronuncia e sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha affermato che, pur essendo autonomamente esaminabile, esso era ugualmente inammissibile perché i motivi erano generici, assertori, non autosufficienti e spesso non coerenti con il paradigma del vizio denunciato, oltre a fare riferimento ad atti non adeguatamente localizzati o trascritti. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, l'indicazione specifica dei motivi di censura e l'adempimento dell'onere di autosufficienza con localizzazione e riproduzione dei documenti rilevanti.
Le censure devono essere ricondotte correttamente al vizio denunciato; non è ammissibile trasformare questioni di merito o deduzioni difensive in vizi di legittimità.
Richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, ma la Corte osserva che la censura non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata.
La risoluzione richiede un inadempimento di non scarsa importanza, da valutarsi in concreto con riguardo all'interesse della parte adempiente.
artt. 1321, 1362, 1363, 1366 c.c.
Le censure interpretative sono inammissibili se non indicano specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e si limitano a contrapporre una lettura alternativa del contratto.
art. 222 R.D. 1265/1934
Richiamato dalla ricorrente per sostenere limiti all'agibilità dell'immobile, ma la censura è ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato per sostenere questioni di agibilità e regolarità edilizia, ma la Corte rileva che la doglianza non si confronta con l'accertamento di fatto compiuto in appello.
Richiamato in relazione alla sanatoria/condono edilizio; la Corte evidenzia che la sentenza di merito aveva qualificato l'immobile come oggetto di sanatoria e non di condono impeditivo dell'agibilità nei termini prospettati dalla ricorrente.
Richiamato quale norma di rinvio alla disciplina del condono; la censura è comunque dichiarata non pertinente o riproduttiva di tesi già disattese.
Richiamati con riferimento alla responsabilità precontrattuale per interruzione ingiustificata delle trattative.
art. 3, commi 1-quater e 1-quinquies, d.lgs. 502/1992
Richiamato per contestare l'operato dei soggetti che avevano condotto le trattative per l'ente sanitario; la Corte osserva che la doglianza non individua un vero error iuris della sentenza.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia o ultrapetizione, ma le censure sono ritenute inammissibili perché la sentenza aveva comunque esaminato le contestazioni o perché il motivo non individua specificamente il punto decisivo omesso.
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla responsabilità e sul danno, ma senza specifica decisività nel ragionamento della Corte di legittimità.
Richiamato nel ricorso incidentale per ottenere una pronuncia costitutiva sostitutiva del contratto non concluso; la censura è però dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Applicato nel testo anteriore alla L. 69/2009 per stabilire il regime temporale dell'impugnazione in presenza di giudizi riuniti.
L'inammissibilità del ricorso principale non travolge automaticamente il ricorso incidentale autonomamente proponibile e non tardivo.
D.P.R. 115/2012, art. 13
comma 1-bis; comma 1-quater
È dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una comprensione autonoma e completa della vicenda sostanziale e processuale; una narrazione confusa, parziale o priva dell'indicazione delle domande e delle difese è causa di inammissibilità ex art. 366 c.p.c.
- Le censure di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale non sono ammissibili se non indicano con precisione quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la motivazione del giudice di merito se ne sia discostata; non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto.
- In tema di risoluzione per inadempimento, la gravità va valutata tenendo conto dell'interesse concreto del creditore e dell'incidenza dell'inadempimento sull'economia del rapporto; può rilevare anche il comportamento della parte non inadempiente, quale una protratta tolleranza.
- Il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame non può essere dedotto in modo generico: occorre individuare specificamente la domanda, il fatto storico decisivo o il motivo di gravame non esaminato, con rispetto dell'onere di autosufficienza.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non questioni, deduzioni difensive o elementi istruttori isolatamente considerati.
- Il ricorso incidentale resta autonomamente esaminabile anche se quello principale è dichiarato inammissibile, purché non sia tardivo secondo il regime applicabile; tuttavia è anch'esso inammissibile se formulato in modo generico, assertorio o non autosufficiente.
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