Cassazione Civile, Ordinanza n. 17512/2025 del 29/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda l'azione pauliana proposta da un creditore professionale e, in altro giudizio riunito, da un'impresa appaltatrice, per far dichiarare inefficaci nei loro confronti gli atti pubblici di trasferimento immobiliare con cui una cooperativa edilizia aveva assegnato ai soci gli alloggi prima loro provvisoriamente prenotati. La Corte d'appello aveva confermato la revoca, ritenendo che: l'assegnazione fosse un atto contrattuale revocabile; la cooperativa conoscesse il credito professionale del progettista e direttore dei lavori già da una richiesta di pagamento/fattura del marzo 2010; i soci fossero stati messi a conoscenza, tramite il consiglio di amministrazione, della difficoltà economica della cooperativa e del contenzioso arbitrale relativo all'appalto; le prenotazioni e le assegnazioni definitive fossero successive alla conoscenza del credito; il trasferimento degli immobili avesse reso più difficile il soddisfacimento dei creditori. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento di un documento, poiché la Corte d'appello avrebbe attribuito rilievo a una richiesta di pagamento di importo molto maggiore rispetto a quella effettivamente agli atti; 2) errore di giudizio per non avere considerato che le assegnazioni definitive erano atti dovuti di esecuzione di prenotazioni provvisorie anteriori alla conoscenza del credito, e quindi non revocabili; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere desunto la consapevolezza dei soci dal contenzioso arbitrale dell'appalto, ritenuto dai ricorrenti irrilevante nei loro confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, esaminate congiuntamente, fossero inammissibili perché: il lamentato travisamento della prova non era decisivo, poiché dagli stessi atti indicati dai ricorrenti emergeva comunque che la cooperativa aveva ricevuto nel marzo 2010 una richiesta di pagamento del professionista; la ricostruzione della Corte d'appello sulla conoscenza del credito e sulla cronologia degli atti era coerente con il principio secondo cui, nelle assegnazioni immobiliari di cooperative edilizie, ai fini dell'azione revocatoria l'elemento soggettivo va valutato con riguardo alla fase di prenotazione provvisoria, mentre l'evento di danno va riferito all'assegnazione definitiva; il presunto errore sulla prova non era deducibile come motivo di cassazione in quanto, se configurabile come travisamento del contenuto oggettivo della prova, avrebbe richiesto semmai rimedi diversi nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata; inoltre, per l'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale, senza necessità di collusione o conoscenza dello specifico credito liquidato giudizialmente; quanto al terzo motivo, la censura non colpiva la ratio decidendi, perché la Corte territoriale aveva valorizzato il contenzioso arbitrale non come prova dell'esatto credito dell'appaltatore, ma come indice della generale difficoltà economica della cooperativa, percepita anche dai soci. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
Richiamato quale norma asseritamente violata per travisamento di un documento; la Corte osserva che il vizio di travisamento della prova non si traduce automaticamente in violazione dell'art. 115 c.p.c., e che il fatto deve essere censurato con i rimedi processuali appropriati secondo la natura del vizio.
La consapevolezza richiesta per l'azione revocatoria ordinaria riguarda la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore; non è necessaria la collusione tra debitore e terzo né, salvo ipotesi specifiche, la conoscenza dello specifico credito.
È il rimedio istituzionale per il travisamento del contenuto oggettivo della prova quando ricorrano i presupposti dell'errore di fatto.
Può essere invocato, secondo i casi, per il vizio che attenga a un fatto processuale, nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata.
Può essere utilizzato per il vizio che attenga a un fatto sostanziale, nei limiti dell'ammissibilità del controllo di legittimità.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
La doppia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame del fatto sostanziale, quando ricorrano i relativi presupposti.
La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore, rilevando la sussistenza dei presupposti per la responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore e al terzo, della riduzione della garanzia patrimoniale; non occorre la prova di una collusione né, di regola, la conoscenza dello specifico ammontare del credito.
- Quando l'atto dispositivo si inserisce in una sequenza di prenotazione provvisoria e assegnazione definitiva tipica della cooperativa edilizia, l'elemento soggettivo va apprezzato alla data della prenotazione, mentre l'evento di danno si colloca al momento del trasferimento definitivo.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è di per sé un motivo autonomo di ricorso per cassazione: se il fatto era controverso o la censura attiene alla valutazione del materiale probatorio, il rimedio segue le regole proprie del vizio dedotto e, nei casi previsti, può appartenere alla revocazione per errore di fatto.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto sostanziale è precluso nei limiti stabiliti dalla disciplina processuale.
- Una censura è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
- Nelle cooperative edilizie, elementi che attestino una generica situazione di difficoltà economica possono essere valorizzati per inferire la consapevolezza del pregiudizio ai creditori, senza che sia necessario dimostrare che ogni socio conoscesse analiticamente la singola pretesa creditoria.
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