Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12884/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia trae origine dall'azione proposta da alcuni eredi proprietari di immobili contro la società che, secondo la loro prospettazione, aveva mantenuto senza titolo il possesso o comunque la disponibilità di fatto dei beni nonostante una precedente sentenza passata in giudicato ne avesse disposto il rilascio. Gli attori chiedevano il risarcimento del danno per la mancata disponibilità degli immobili nel periodo 2008-2016. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la società avesse invitato i proprietari a riprendere possesso dei beni e valorizzando la loro inerzia nell'agire esecutivamente. La Corte d'appello ha invece accolto l'appello principale dei proprietari, ha riconosciuto il danno da mancato godimento degli immobili e ha accolto solo parzialmente l'appello incidentale della società sulla prescrizione, limitando il risarcimento alle mensilità non prescritte. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tredici motivi, denunciando: violazione del giudicato per avere la Corte d'appello tratto dal precedente giudizio la prova del possesso e della disponibilità di fatto anche per il periodo successivo; errata valutazione delle prove e delle presunzioni; violazione dell'art. 345 c.p.c.; motivazione apparente; insussistenza del danno e automatismo risarcitorio; errata valutazione della serietà dell'offerta di rilascio; errore nel calcolo delle mensilità risarcibili; duplicazione del danno per effetto degli interessi; erronea statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il precedente giudicato tra le stesse parti come elemento probatorio per ricostruire la perdurante indisponibilità degli immobili, che la scelta e la valutazione del materiale probatorio spettano al giudice di merito, e che il danno da mancata disponibilità del bene immobile può essere liquidato equitativamente quando non sia possibile provarne il preciso ammontare, anche mediante riferimento al canone locativo di mercato. Ha inoltre considerato non decisivi i rilievi sull'offerta di rilascio, corretto l'errore materiale sulla quantificazione già emendato dalla Corte territoriale, legittimi gli interessi legali sulla somma risarcitoria non attualizzata, e insindacabile la regolazione delle spese, essendo la soccombenza della società pressoché totale. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno non è stato usato per attribuire effetti a fatti successivi in sé, ma come base logica e probatoria per la ricostruzione della situazione possessoria e della disponibilità dei beni nel periodo controverso, in continuità con gli accertamenti del precedente giudizio tra le stesse parti

  • art. 345 c.p.c.

    non vi è violazione del divieto di domande o eccezioni nuove, poiché il diritto al risarcimento per la mancata disponibilità dei beni è stato ritualmente azionato nel presente giudizio fin dal primo grado

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulle prove non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    il ricorso non dimostra un errore nel riparto dell'onere probatorio, essendo stato il danno e la perdita di disponibilità ritenuti adeguatamente allegati e provati

  • art. 2727 c.c.

    la critica alla presunzione è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione di merito e non un vizio di sussunzione

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che in cassazione è censurabile solo l'erronea applicazione della regola presuntiva, non la mera diversa lettura degli indizi compiuta dal giudice di merito

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta ampia, coerente e sufficiente a superare il minimo costituzionale

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento comprende il danno conseguenza da mancata disponibilità del bene, quantificato in relazione al periodo effettivamente non prescritto

  • art. 2043 c.c.

    la mancata disponibilità del bene immobile integra un pregiudizio risarcibile, una volta accertata la condotta illecita e il nesso con il danno

  • art. 1220 c.c.

    la serietà dell'offerta di restituzione o di messa a disposizione del bene va apprezzata secondo un giudizio di fatto logicamente motivato dal giudice di merito

  • art. 1282 c.c.

    sulla somma risarcitoria non liquidata all'attualità sono dovuti gli interessi legali

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la regolazione delle spese segue la soccombenza, restando la compensazione una valutazione discrezionale del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi in un precedente processo tra le stesse parti può essere valorizzato come base di accertamento e di coerenza logica della situazione fattuale successiva, purché non si pretenda di attribuirgli effetti vincolanti su fatti nuovi non coperti dal decisum precedente.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o degli indizi: la censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia violato la regola di sussunzione degli artt. 2727 e 2729 c.c., non quando si contesti semplicemente il peso attribuito agli elementi istruttori.
  • Il danno da mancata disponibilità di un immobile occupato senza titolo può essere liquidato equitativamente quando non sia possibile provarne l'esatto ammontare, anche assumendo come parametro il canone locativo di mercato.
  • Ai fini del risarcimento del danno da perdita di godimento del bene rileva la concreta indisponibilità del bene e non è sufficiente una mera allegazione astratta; la prova può essere desunta anche da precedenti giudizi tra le parti e da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
  • La serietà di un'offerta di rilascio o di messa a disposizione del bene è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere esclusa quando il comportamento complessivo della parte sia incompatibile con una reale volontà satisfattiva.
  • Quando la somma liquidata a titolo di risarcimento non è attualizzata, sugli importi sono dovuti gli interessi legali secondo le regole ordinarie, senza duplicazione della voce di danno.
  • La regolazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione resta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteDanno da prodotto difettoso
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.