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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23731/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta da un erede di un militare italiano catturato nel 1943 dalle forze tedesche sul fronte greco e deportato in un campo di prigionia, dove rimase per circa venti mesi. L'attore ha convenuto in giudizio sia la Repubblica federale di Germania sia lo Stato italiano, in persona del Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo il risarcimento, iure hereditario, dei danni patiti dal proprio congiunto. Il Tribunale di Roma, adito per primo, aveva declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli; riassunta la causa, il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo invece competente inderogabilmente il Tribunale di Roma. Nel regolamento d'ufficio si controverteva, quindi, sulla corretta individuazione del foro territorialmente competente nelle azioni risarcitorie relative a crimini di guerra e, in particolare, sulla rilevanza dell'art. 43 del d.l. n. 36/2022, che istituisce un Fondo ristori presso il Ministero dell'economia e delle finanze per l'esecuzione delle condanne.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento d'ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma. Ha ritenuto ammissibile il conflitto di competenza, perché tempestivamente sollevato e non precluso dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis; nel merito, ha affermato che la competenza territoriale nelle controversie risarcitorie connesse ai crimini di guerra in questione spetta a Roma, in applicazione del criterio del forum destinatae solutionis desumibile dal combinato disposto dell'art. 43 del d.l. n. 36/2022 e dell'art. 4 del d.m. 28 giugno 2023. La Corte ha chiarito che lo Stato italiano, quando sia convenuto originariamente insieme alla Repubblica federale di Germania, non è mero interventore, ma parte convenuta originaria, con conseguente operatività del foro erariale; ha inoltre escluso che la disciplina sul Fondo ristori elimini la legittimazione passiva della Germania nel giudizio di cognizione, incidendo solo sulla fase esecutiva. Nessuna statuizione sulle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    consente il regolamento d'ufficio di competenza negativo sollevato dal giudice dopo declinatoria del giudice preventivamente adito, se tempestivo.

  • art. 38, terzo comma, c.p.c.

    nel regime ratione temporis applicabile, la preclusione al rilievo officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile non era maturata; la nuova formulazione introdotta nel 2024 non si applicava ai procedimenti introdotti prima del 28 febbraio 2023.

  • art. 50 c.p.c.

    la riassunzione dopo la declinatoria non instaura un nuovo giudizio, ma prosegue quello originario davanti al giudice competente.

  • art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. in L. 29 giugno 2022, n. 79

    istituisce il Fondo ristori e prevede che le condanne al risarcimento per crimini di guerra siano eseguite esclusivamente sul Fondo; disciplina la fase esecutiva e non incide sulla legittimazione passiva dello Stato estero nel giudizio di cognizione.

  • art. 4 D.M. 28 giugno 2023

    individua nella tesoreria centrale di Roma l'ufficio competente per l'erogazione dei ristori, radicando il foro destinatae solutionis presso il Tribunale di Roma.

  • art. 7 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    l'eccezione al foro erariale per il volontario intervento dell'amministrazione statale non opera quando lo Stato italiano sia originariamente convenuto come parte del giudizio.

  • art. 144 c.p.c.

    la notificazione degli atti introduttivi presso l'Avvocatura dello Stato serve a consentire all'amministrazione di conoscere la domanda e di intervenire tempestivamente.

  • art. 10, primo comma, Cost.

    i vincoli internazionali rilevano nei limiti dell'ordinamento interno; la norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati non impedisce la cognizione quando sarebbe leso il diritto al giudice delle vittime di crimini contro l'umanità.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    i trattati e gli obblighi internazionali operano come parametri della legittimità costituzionale della disciplina interna.

  • art. 24 Cost.

    la tutela giurisdizionale comprende anche la fase esecutiva, ma la scelta legislativa di concentrare l'esecuzione sul Fondo è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale.

  • art. 1272 c.c.

    la disciplina del Fondo è stata letta dalla Corte costituzionale come una sorta di espromissione ex lege con effetto liberatorio nei confronti dello Stato estero, limitatamente alla fase esecutiva.

  • art. 282 c.p.c.

    derogato dall'art. 43 d.l. n. 36/2022, nel senso che le condanne acquistano efficacia esecutiva solo al passaggio in giudicato.

  • art. 54 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    norma di contabilità pubblica richiamata per il criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione verso l'amministrazione.

  • artt. 278, lett. d), 287 e 407 R.D. 23 maggio 1924, n. 827

    norme di contabilità pubblica utilizzate per individuare la tesoreria competente e quindi il foro erariale.

  • art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    ha modificato l'art. 38 c.p.c., ma la novella non era applicabile al procedimento in esame.

  • art. 7, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    stabilisce l'applicazione delle nuove norme ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, escludendo il caso concreto.

Massime di principio

  • Nelle azioni risarcitorie per crimini di guerra e contro l'umanità, quando la domanda è proposta anche contro l'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale va individuata secondo il foro erariale e, per il meccanismo del Fondo ristori, si radica in Roma quale sede della tesoreria centrale deputata ai pagamenti.
  • La disciplina del Fondo ristori incide sulla sola fase esecutiva: non elimina la legittimazione passiva della Repubblica federale di Germania nel giudizio di cognizione e non trasforma lo Stato italiano nel solo debitore processuale dell'azione risarcitoria.
  • Quando lo Stato italiano sia convenuto sin dall'origine e non intervenga volontariamente, non opera l'eccezione al foro erariale prevista per il volontario intervento dell'amministrazione; se vi è cumulo di domande, prevale la competenza inderogabile radicata su una di esse.
  • La tempestività del regolamento d'ufficio va valutata secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis; la riassunzione dopo declinatoria non apre un nuovo giudizio, ma prosegue quello originario, con irrilevanza della data di riassunzione ai fini dell'applicazione della nuova preclusione introdotta nel 2024.
  • La tutela giurisdizionale effettiva delle vittime comprende anche l'accesso all'esecuzione, ma il legislatore può concentrare il soddisfacimento del credito su un Fondo pubblico, purché il bilanciamento con gli obblighi internazionali e con l'interesse pubblico sia non irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civileInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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