Ordinanza n. 488/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi del Sig. -OMISSIS-, ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditario, con liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti, per l’insorgenza della patologia asbesto correlata, quale “mesotelioma pleurico”, con successivo decesso in data -OMISSIS-, a causa del servizio prestato presso il Ministero della Difesa/Marina Militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva dell'amministrazione, ritenuta causa dell'esposizione professionale all'amianto e dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure hereditatis dal militare deceduto
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal de cuius, quale motorista navale della Marina Militare esposto all'amianto durante il servizio a bordo di unità navali e in attività a terra. La patologia, un mesotelioma pleurico, era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e aveva determinato il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, con attribuzione dei relativi benefici. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza del nesso causale sulla base dei provvedimenti amministrativi di riconoscimento e hanno prospettato la colpa dell'amministrazione per la violazione delle norme di prevenzione tecnica e di protezione individuale applicabili all'esposizione all'amianto, nonché dell'art. 2087 c.c. Hanno quantificato il danno non patrimoniale in euro 1.277.687 e il danno patrimoniale da mancato introito per premorienza in euro 458.508. Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda risarcitoria concernente i danni patrimoniali, la prescrizione delle pretese risarcitorie e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda né le eccezioni di rito. Ha ritenuto indispensabile acquisire un approfondimento tecnico mediante consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., demandando alla Direzione regionale INAIL per la Sardegna l'individuazione di un medico legale. La CTU dovrà accertare, secondo il criterio del più probabile che non e tenendo conto dello stato di salute preesistente, se il mesotelioma sia causalmente riconducibile al servizio prestato presso la Marina Militare, anche quale concausa efficiente e rilevante. Dovrà inoltre qualificare il decorso clinico tra il 4 giugno 2019 e il 19 settembre 2022, verificando se vi sia stata stabilizzazione con postumi permanenti oppure un decorso progressivo senza stabilizzazione; quantificare l'eventuale invalidità permanente o temporanea; e accertare la durata, la consapevolezza e l'intensità della sofferenza nella fase terminale, ai fini della successiva liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis. Sono stati stabiliti termini per la designazione del CTU, il giuramento, la nomina dei consulenti di parte, il deposito dell'anticipo, lo svolgimento delle operazioni peritali, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. Il Collegio ha riservato ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese e ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 18 novembre 2026.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d'ufficio quando, per decidere, siano necessari approfondimenti che richiedono particolari competenze tecniche.
Disciplina il termine decadenziale per la presentazione della nota specifica delle spese e degli onorari del consulente tecnico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Invocato dai ricorrenti quale fonte dell'obbligo dell'amministrazione di adottare le misure necessarie a tutelare la salute del lavoratore.
artt. 4, 19, 20 e 21 d.P.R. 303/1956
Invocati dai ricorrenti quali norme di prevenzione tecnica applicabili all'esposizione alle polveri e fibre di amianto.
artt. 377 e 387 d.P.R. 547/1955
Invocati dai ricorrenti quali norme in materia di protezione individuale.
r.d. 530/1927
Richiamato dai ricorrenti quale fonte di regole cautelari già applicabili in relazione ai rischi dell'amianto.
l. 455/1943
Richiamata dai ricorrenti quale ulteriore disciplina cautelare rilevante per la prevenzione dei rischi dell'amianto.
Richiamato nel decreto amministrativo che ha riconosciuto la sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative e lo status di equiparato a vittima del dovere.
Massime di principio
- In una controversia risarcitoria relativa a una patologia professionale, il giudice amministrativo può disporre una CTU quando la decisione richieda specifiche competenze medico-legali sull'esistenza del nesso causale, sulla qualificazione del decorso clinico e sulla quantificazione dei pregiudizi.
- L'accertamento del nesso causale nella responsabilità della pubblica amministrazione per esposizione professionale deve essere svolto secondo il criterio civilistico del più probabile che non, potendo rilevare anche una concausa efficiente e rilevante.
- La consulenza medico-legale diretta alla liquidazione del danno iure hereditatis deve distinguere, ove possibile, tra invalidità permanente conseguente a una fase di stabilizzazione, invalidità temporanea in caso di decorso progressivo e sofferenza patita nella fase terminale della malattia.
- Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio e dello status di equiparato a vittima del dovere non esaurisce, in base a quanto deciso nell'ordinanza, l'accertamento giudiziale degli elementi della responsabilità risarcitoria e della quantificazione del danno, che restano oggetto di istruttoria.
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