Cassazione Penale, Sentenza n. 23007/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare (secondo comma dell'art. 216 L. fall.), contestando l'insufficienza del quadro probatorio a fondare la responsabilità penale. La tesi difensiva sostiene che la condotta distrattiva sia stata integralmente posta in essere da Romina Elena (che ottenne la rettifica degli elenchi soci e i successivi atti di trasferimento), mentre Salvatore non avrebbe compiuto alcun atto distrattivo firmato e, al più, avrebbe avuto una partecipazione morale o mera connivenza. I ricorrenti deducono inoltre violazione dei criteri probatori (art. 192 cod. proc. pen.) e del principio di certezza richiesto dall'art. 533 cod. proc. pen., denunciando l'insufficienza degli indizi addotti dalla corte territoriale (argomentazioni basate su asserzioni non supportate da elementi concreti: esclusività delle informazioni detenute dal padre, interesse esclusivo del fallito, mancata azione di tutela da parte del padre). In sostanza si contesta la mancanza di un contributo materiale o comunque apprezzabile del fallito alla commissione del reato proprio di bancarotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata pronunciando che il fatto non sussiste. I giudici hanno rilevato che, pur essendovi effetti distrattivi dall'operazione economica (rettifica degli elenchi soci e trasferimenti), non è provata l'effettiva partecipazione del fallito: i tre argomenti utilizzati dalla corte territoriale (solo il padre poteva fornire le informazioni, interesse esclusivo del fallito, sua inerzia come prova di colpevolezza) non reggono perché privi di fondamento probatorio o logicamente errati. In particolare è stato osservato che le informazioni erano reperibili nel registro delle imprese, che il fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, era spossessato e privo di compiti di tutela (art. 42 I. fall., oggi 142 CCI) e che il dubbio processualmente rilevante impone l'assoluzione ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. Conseguentemente è stata disposta l'annullamento senza rinvio per carenza del fatto.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (II comma)
art. 216, secondo comma, legge fallimentare
Norma che configura la bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare come reato proprio attribuibile a chi, in relazione al fallimento, distragga beni appartenenti al patrimonio dichiarato fallito. La Cassazione ha ritenuto che, per questa fattispecie, sia necessaria la prova dell'effettiva partecipazione/distrazione da parte del fallito; l'assenza di contributo materiale o di un convincente contributo morale non può fondare la condanna
art. 192 codice di procedura penale
Disposizione sui criteri di valutazione degli indizi; la corte ha ritenuto che il quadro indiziario formatosi in fatto non rispettasse i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare una condanna
art. 533 codice di procedura penale
Principio secondo cui il giudice deve assolvere se sussiste un dubbio sulla colpevolezza. La Cassazione ha applicato tale principio ritenendo che il dubbio processualmente rilevante, derivante dall'insufficienza probatoria circa la partecipazione del fallito, impone l'assoluzione
art. 42 legge fallimentare (oggi art. 142 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
art. 42 L. fall. (oggi art. 142 CCI)
Regime di spossessamento del fallito: con la dichiarazione di fallimento il fallito è privato dell'amministrazione e disponibilità dei beni, che sono poste sotto la cura del curatore. La Cassazione ha richiamato questa norma per escludere che dal fallito potesse derivare un obbligo di tutela dei beni tale da fondare la sua colpevolezza per omissione
Norma sul reato di truffa; citata dalla difesa per sostenere che, al massimo, la condotta della figlia avrebbe potuto integrare una fattispecie diversa e non la bancarotta fraudolenta a carico del padre. La Cassazione non ha ritenuto utile tale riclassificazione per sostenere la responsabilità del fallito
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (reato proprio) è essenziale provare l'effettiva partecipazione del fallito: la mera connivenza o l'inerzia, soprattutto dopo la dichiarazione di fallimento, difficilmente sono sufficienti a fondare la responsabilità penale
- Gli indizi su cui si fonda una condanna devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 192 c.p.p.); valutazioni basate su asserzioni non dimostrate non possono supplire alla prova diretta
- Quando il fallito è già spossessato dei beni (regime fallimentare), l'onere di custodia e tutela ricade sul curatore; l'assenza di iniziative da parte del fallito non costituisce automaticamente prova di colpevolezza
- Le informazioni reperibili in pubblici registri (es. registro delle imprese) rendono meno plausibile l'assunto che solo il titolare potesse fornire dati necessari per operazioni di rettifica o trasferimento
- Il dubbio processuale rilevante deve portare all'assoluzione ai sensi dell'art. 533 c.p.p.; se la prova della partecipazione del reo proprio è carente, l'annullamento con proscioglimento è la conseguenza adeguata
- Nei casi con effetti distrattivi evidenti ma mancanza di prova sul ruolo attivo del fallito, la via corretta è l'assoluzione o l'annullamento senza rinvio quando il fatto non sussiste per il soggetto imputato
- Le condotte materiali di terzi che producono effetti distrattivi vanno valutate separatamente; la responsabilità penale del fallito non può essere automaticamente dedotta dalle azioni di altri senza elementi probatori specifici sul contributo causale
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