Cassazione Penale, Sentenza n. 43838/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/05/2024 che aveva respinto l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. alla revoca della confisca disposta in via estesa (ex art. 240-bis c.p.) di più immobili e quote societarie intestati ai ricorrenti. I ricorrenti sostenevano che gli acquisti erano stati finanziati con risorse lecite: proventi derivanti dalla vendita di un immobile nel 1975 (che sarebbe stati investiti e valorizzati fino al 1992), donazioni del padre, redditi da locazione e operazioni societarie (scissione/Editalia->Flim) che non avrebbero implicato drenaggio di risorse illecite. Contestavano inoltre valutazioni del giudice sull'incapacità reddituale del nucleo familiare e sull'irrevocabilità del giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione e la Corte d'appello avevano motivato congruamente la sproporzione tra valore dei beni e redditi leciti disponibili, che i ricorrenti non avevano fornito prova adeguata dell'effettivo investimento o della provenienza lecita delle somme (es. trasformazione dei 40.000.000 lire del 1975 in una somma molto maggiore senza prova degli investimenti), e che le deduzioni sulla scissione societaria non avevano confutato la ricostruzione secondo cui le risorse della società provenivano in ultima analisi da Mario Muscio (condannato). La Corte ha inoltre confermato che questioni già decise con giudicato richiedono nuove e rilevanti prove patrimoniali per essere riaperte. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, codice di procedura penale
art. 667, comma 4, c.p.p.
Regola il rito di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione contro provvedimenti di confisca: la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto dell'opposizione quando la documentazione offerta non supera la presunzione di sproporzione motivata dal giudice di merito
Consente la confisca 'allargata' per reati collegati a traffici illeciti; la Corte ha ritenuto corretta l'estensione della confisca ai beni nella disponibilità del nucleo familiare e di società riconducibili al condannato
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale del reato di traffico di stupefacenti per cui Mario Muscio era stato condannato; la condanna ha fondato la misura patrimoniale estesa
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese dei ricorrenti; la Corte ha disposto l'applicazione di tale norma
principi giurisprudenziali richiamati
varie sentenze di legittimità citate nella motivazione
Richiamata la giurisprudenza secondo cui la valutazione della sproporzione non è sindacabile se congruamente motivata con parametri verificabili; la presunzione di illecita accumulazione opera anche per acquisti effettuati con finanziamento bancario se non dimostrata la capacità di rimborsare e sostenere l'onere finanziario
Massime di principio
- In opposizione a una confisca 'allargata' l'onere probatorio grava sui ricorrenti che intendono dimostrare la lecita provenienza delle risorse: devono produrre documentazione specifica e tracciabile (movimenti bancari, contratti di investimento, atti di donazione formalizzati) che dimostri l'effettivo investimento o la disponibilità delle somme al momento degli acquisti
- La sola valorizzazione teorica di somme passate (es. rivalutazione finanziaria di un prezzo di vendita storico) non è sufficiente: occorre provare gli strumenti finanziari o gli investimenti che hanno generato il rendimento
- Il giudice può valutare le spese di mantenimento del nucleo familiare e la reale capacità di risparmio nell'epoca degli acquisti per verificare la congruità dei redditi dichiarati rispetto agli acquisti effettuati
- Le operazioni societarie (scissioni, conferimenti, mutui) richiedono documentazione che dimostri autonomia economica della società e fonti lecite: se i beni aziendali provengono da società riconducibili al condannato, il trasferimento non sottrae automaticamente la provenienza illecita
- L'utilizzo di credito bancario non esclude la presunzione di illiceità: è necessario dimostrare la reale capacità di rimborsare i finanziamenti con risorse lecite
- Per riaprire questioni già soggette a giudicato è necessario allegare novità patrimoniali rilevanti ("nova") che incidano sulla base fattuale della confisca; deduzioni meramente ricostruittive non superano il giudicato
- In impugnazioni in Cassazione è essenziale la specificità dei motivi: il ricorso deve confrontarsi direttamente e argomentare sulle ragioni di fatto e di diritto esposte nel provvedimento impugnato
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