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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15404/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un giudizio per diffamazione in cui il tribunale, in grado di appello, ha riformato la condanna di primo grado e ha assolto l'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione limitatamente agli interessi civili, deducendo due censure: da un lato, violazione di legge per erronea applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale, sostenendo che le espressioni utilizzate dall'imputato non rispettassero i requisiti di pertinenza, continenza e verità del fatto posto a base della critica; dall'altro, vizio di motivazione per mancata o insufficiente verifica degli elementi costitutivi del reato e della scriminante, con omissione dell'esame di una delle espressioni più offensive e mancata valutazione della verità storica del fatto attribuito alla persona offesa. Il ricorso si innesta su una contestazione di diffamazione fondata su accuse rivolte a un soggetto che si era attribuito un punteggio non spettante per ottenere una maggiorazione dell'indennità di funzione nella qualità di segretario generale comunale, qualificando tale condotta come censurabile e persino al limite del falso ideologico in atto pubblico.

La decisione

La Corte ha rilevato che il ricorso era proposto esclusivamente agli effetti civili e che non appariva inammissibile in modo manifesto. Ha quindi applicato l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., ritenendo la norma applicabile poiché la costituzione di parte civile era successiva al 30 dicembre 2022. Di conseguenza non ha deciso nel merito penale della responsabilità, ma ha disposto la trasmissione del ricorso alla Sezione civile competente della Corte di cassazione per la prosecuzione del giudizio sulle sole questioni civili, utilizzando le prove già acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma incriminatrice della diffamazione, quale reato oggetto del giudizio di merito.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato come esimente dell'esercizio di un diritto; nel caso concreto è stata invocata la scriminante del diritto di critica sindacale, subordinata alla verità del fatto attribuito e alla continenza dell'espressione.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge penale.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali, qui invocata per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato quale parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Usato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma che disciplina la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza intervento delle parti, come modificata dal d.lgs. 150/2022.

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

    "quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, [...] la Corte di Cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinvia [...] per la prosecuzione, [...] alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"

    Se l'impugnazione riguarda solo gli interessi civili e non è inammissibile, la Corte di cassazione deve rinviare alla sezione civile competente per la prosecuzione del giudizio sulle questioni civili.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato quale fonte della nuova disciplina dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, la Corte di cassazione, verificata la non manifesta inammissibilità del ricorso, non decide nel merito ma deve rinviare la prosecuzione alla sezione civile competente, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., se la costituzione di parte civile è successiva al 30 dicembre 2022.
  • Nel diritto di critica sindacale la tutela non consente affermazioni slegate dal fatto contestato: l'esimente richiede, oltre all'interesse pubblico alla comunicazione, la pertinenza della critica, la continenza espressiva e la riferibilità a un fatto vero o comunque verificato con un serio e diligente controllo delle fonti.
  • Se l'addebito consiste in una contestazione specifica, assertiva e determinata rivolta alla persona offesa, non è sufficiente valorizzare una generica debolezza della continenza sostanziale per elidere il requisito della verità del fatto attribuito, che deve essere comunque verificato dal giudice di merito.
  • La motivazione è viziata quando omette di confrontarsi con le espressioni più gravemente offensive contestate o non verifica i presupposti logico-giuridici dell'esimente invocata, impedendo il controllo sulla correttezza del percorso decisorio.
  • Nel controllo di ammissibilità del ricorso proposto ai soli effetti civili, la Corte può limitarsi a verificare che le censure non siano prima facie manifestamente infondate, poiché il giudizio sul merito civile è devoluto alla sezione civile competente dopo il rinvio.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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